Cassazione Penale, Ordinanza n. 11412/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva confermati responsabili del delitto di coltivazione di marijuana punito dall'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, con aggravante della ingente quantità ex art. 80 dello stesso decreto. Con quattro motivi hanno contestato l'an della responsabilità e la configurabilità dell'aggravante, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio. La Corte rileva che i motivi sono integralmente reiterativi di questioni già affrontate e motivatamente decise in appello e in primo grado, in regime di doppia conforme, senza un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione impugnata. La sentenza di merito aveva già spiegato specificamente il coinvolgimento degli imputati nell'attività di coltivazione di piantagioni di marijuana, svolta con modalità altamente professionali, nonché la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero meri tentativi di ottenere una rivalutazione del fatto e della prova, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito completa, congrua e non manifestamente illogica. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, esclusa la non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna per coltivazione di marijuana; la Corte ne assume la corretta applicazione nella decisione di merito.
richiamato come base dell'aggravante della ingente quantità, ritenuta congruamente motivata dai giudici di merito.
Corte cost., sent. n. 186/2000
richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifico confronto critico, questioni già decise con motivazione adeguata nei precedenti gradi di merito.
- In sede di legittimità non è consentita una mera sollecitazione a una diversa e alternativa lettura del compendio probatorio quando la motivazione della sentenza impugnata sia completa, congrua e non arbitraria.
- La configurabilità dell'aggravante della ingente quantità, ove sorretta da motivazione specifica e coerente, non è sindacabile in cassazione se le doglianze mirano soltanto a contestare la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito.
- Nel giudizio di cassazione, la presenza di una doppia conforme rafforza la tenuta della motivazione di merito e rende inammissibili censure meramente reiterative sulle stesse questioni di responsabilità e di qualificazione circostanziale.
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