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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23763/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (clienti)

La controversia

Un avvocato aveva agito in primo grado con rito sommario per ottenere la liquidazione del compenso maturato per l’assistenza prestata a più persone in una controversia tributaria, deducendo di aver svolto attività davanti al giudice tributario di primo grado e in appello, di aver rinunciato al mandato nei confronti di alcuni assistiti e di aver proseguito per uno soltanto, oltre ad aver già incassato una sola quota. I convenuti si erano opposti sostenendo, da un lato, di non poter essere tenuti in solido per l’intero e, dall’altro, che il professionista avesse violato l’obbligo di informare i clienti dei rischi della causa, sia al momento del conferimento dell’incarico sia nel corso del giudizio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo pacifica la violazione dell’obbligo informativo e quindi escluso il diritto al compenso. In Cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle modalità di deposito telematico e sull’obbligo di comunicazione alla controparte della documentazione, sostenendo che il deposito nel PCT fosse rituale e comunque conoscibile dalle parti; 2) falsa applicazione delle norme sulla diligenza professionale e sull’eccezione di inadempimento, sostenendo che la sua responsabilità dovesse essere valutata alla luce dell’art. 2236 c.c., che limita la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave nelle prestazioni tecnicamente difficili, e che in ogni caso l’omessa informazione non fosse stata correttamente apprezzata rispetto alla concreta attività svolta e agli esiti della controversia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario, ritenendo che l’ordinanza resa nel procedimento per liquidazione degli onorari dell’avvocato sia impugnabile con ricorso per cassazione. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la decisione di merito era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e il ricorrente non aveva censurato quella relativa alla mancata contestazione dell’inadempimento, oltre a non aver assolto agli oneri di specificità e di indicazione degli atti ex art. 366 n. 6 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte ha ribadito che l’obbligo di informazione dell’avvocato è distinto dalla valutazione di particolare difficoltà tecnica ex art. 2236 c.c., è imposto dall’art. 13 della legge professionale e deve essere assolto all’inizio e nel corso del rapporto per consentire al cliente una scelta consapevole. Poiché i giudici di merito avevano accertato, come fatto non contestato, l’omessa informazione sui rischi della lite, il professionista non aveva diritto al compenso. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo del giudizio di primo grado per la domanda di liquidazione del compenso

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    ritenuto il rito applicabile alla controversia sulla liquidazione degli onorari dell’avvocato e base dell’impugnazione con ricorso per cassazione

  • art. 87 disp. att. c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di comunicazione del deposito documentale alla controparte nel processo telematico

  • art. 13 D.M. n. 44 del 2011

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’adeguamento del deposito telematico alle regole del PCT

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 1176 c.c.

    richiamato per il parametro generale della diligenza professionale dell’avvocato, commisurata alla natura dell’attività svolta

  • art. 2236 c.c.

    ritenuto applicabile solo quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con responsabilità limitata a dolo o colpa grave

  • art. 1460 c.c.

    evocato dal ricorrente in relazione all’eccezione di inadempimento opposta dai clienti al pagamento del compenso

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione al principio di non contestazione e alla prova del fatto non contestato

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato quale norma che impone al convenuto di prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti a fondamento della domanda

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    usato per ribadire l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 13, comma 5, L. n. 247 del 2012

    indicato come fonte dell’obbligo dell’avvocato di informare il cliente su tutte le questioni insorgenti e sui rischi della lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di soccombenza in cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la decisione di merito è fondata su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, l’omessa censura anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse, perché l’eventuale accoglimento non potrebbe comunque incidere sulla base logica residua della decisione.
  • Il motivo di ricorso che denunci un errore in procedendo o la violazione del principio di non contestazione deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza: occorre indicare e, nei limiti necessari, trascrivere gli atti e i documenti rilevanti, precisando dove e come il fatto sia stato allegato e contestato o non contestato.
  • La responsabilità dell’avvocato, quale obbligazione di mezzi, è normalmente valutata alla luce della diligenza professionale media ex art. 1176, comma 2, c.c.; l’art. 2236 c.c. opera soltanto se la prestazione comporta la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, limitando la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave.
  • L’obbligo informativo dell’avvocato verso il cliente ha contenuto autonomo rispetto alla difficoltà tecnica della prestazione: il professionista deve rappresentare al cliente i rischi e le questioni ostative alla realizzazione dell’interesse perseguito, sia al momento del conferimento dell’incarico sia nel corso del rapporto, per consentire una scelta consapevole sull’intraprendere o proseguire la lite.
  • Ai fini dell’esclusione o elisione del diritto al compenso del professionista, ciò che rileva è l’accertamento dell’omesso adempimento dell’obbligo informativo o di altra condotta inadempiente rilevante, non essendo sufficiente invocare ex post la complessità della controversia o l’esito favorevole ottenuto in una fase del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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