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Sentenza

Sentenza n. 806/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 9 luglio 2025 n. 263.

Giustizia amministrativa202600242

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 9 luglio 2025, n. 263, relativa al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 4.048,04, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché alle spese di giudizio. La domanda di ottemperanza è stata proposta perché l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Savona mediante il pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventualità di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi trenta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412

    maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo

    La sentenza del giudice ordinario, posta in esecuzione, aveva richiamato tale disposizione per determinare gli accessori dovuti sul credito per l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

  • art. 22 l. n. 724/1994

    Richiamato dalla sentenza del Tribunale di Savona insieme all'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 per la corresponsione degli accessori sul credito.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Decorso inutilmente il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione, il giudizio di ottemperanza può essere accolto e il giudice può ordinare l'adempimento, predisponendo anche la sostituzione commissariale in caso di ulteriore inottemperanza.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di una sentenza esecutiva che accerta un credito pecuniario e la condanna al pagamento legittima l'azione di ottemperanza quando sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento, l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e il protrarsi dell'inadempimento giustificano l'ordine giudiziale di pagamento entro un termine fissato dal giudice.
  • In caso di ulteriore inottemperanza all'ordine di esecuzione, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell'amministrazione obbligata e assegnandogli un termine per provvedere in sostituzione dell'amministrazione.
  • La condanna alle spese nel giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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