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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10975/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.: la Corte di appello ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 40 giorni computandolo dalla notifica originaria (13/05/2025) anziché dalla data dell'udienza di rinvio (6/06/2025). Di conseguenza, all'udienza di rinvio del 14/07/2025 risultavano trascorsi solo 37 giorni liberi, sicché è stata dedotta la nullità della decisione per mancato rispetto del termine. La difesa ha eccepito la nullità in udienza e non è intervenuta alcuna sanatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'art. 601, comma 3 (termine dilatorio di 40 giorni) si applica agli appelli proposti dal 1/7/2024; in caso di rinvio il termine deve decorrere dalla data dell'udienza di rinvio e va garantito per intero (si computano giorni liberi). Poiché nel caso concreto il termine non è stato assicurato e la nullità è stata tempestivamente eccepita, la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio (rinvio).

Norme richiamate

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    termine dilatorio di 40 giorni per comparire nei giudizi di appello

    stabilisce il termine di 40 giorni applicabile agli appelli proposti dal 1/7/2024; il termine va assicurato in giorni liberi e, se il processo è rinviato, deve decorrere dalla data dell'udienza di rinvio (non è cumulabile con la data di prima notifica)

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. g)

    introduzione del termine di 40 giorni nell'art. 601 c. 3

    ha introdotto la disciplina che fissa in 40 giorni il termine per comparire in appello

  • art. 611 cod. proc. pen.

    consente il trattazione del ricorso in Cassazione senza l'intervento delle parti (richiamata rispetto alla trattazione del ricorso)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    regola i limiti in cui il motivo va enunciato nella cassazione (motivo enunciato nei limiti strettamente necessari)

  • Giurisprudenza citata (es.: Sez. U n. 42125/2024 Cirelli; Sez. 3 n. 48367/2018 Lettieri; Sez. 5 n. 17218/2025 S.)

    Riferimenti: Rv. 287096; Rv. 274738; Rv. 288043

    orientamenti consolidati: (1) l'art. 601/3 è applicabile agli appelli da 1/7/2024; (2) i giorni devono intendersi liberi; (3) non è ammessa la cumulabilità dei termini; (4) se il giudice rinvia e concede per intero il nuovo termine non si verifica nullità

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 40 giorni previsto dall'art. 601, comma 3, deve essere garantito per intero: se il processo viene rinviato, il conteggio utile per l'osservanza del termine deve partire dalla data dell'udienza di rinvio e non dalla data della notifica originaria.
  • Il termine è da intendersi in 'giorni liberi' secondo la giurisprudenza: verificare sempre il computo concreto con riferimento al calendario processuale.
  • La regola dei 40 giorni si applica agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1/7/2024: per appelli anteriori può non trovare applicazione.
  • Se il giudice, in sede di rinvio, concede per intero un nuovo termine dilatorio (partendo dalla data dell'udienza di rinvio), non sussiste nullità; al contrario, la mancata concessione integrale del termine può determinare nullità rilevabile dalla difesa.
  • La nullità per violazione del termine dilatorio va eccepita tempestivamente dalla difesa; se eccepita e non sanata, può portare all'annullamento della decisione impugnata in Cassazione.
  • In casi analoghi la Cassazione può annullare e rinviare il processo ad altra sezione della stessa Corte d'Appello per assicurare nuovo giudizio conforme alle regole processuali.

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