Cassazione Penale, Sentenza n. 10975/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.: la Corte di appello ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 40 giorni computandolo dalla notifica originaria (13/05/2025) anziché dalla data dell'udienza di rinvio (6/06/2025). Di conseguenza, all'udienza di rinvio del 14/07/2025 risultavano trascorsi solo 37 giorni liberi, sicché è stata dedotta la nullità della decisione per mancato rispetto del termine. La difesa ha eccepito la nullità in udienza e non è intervenuta alcuna sanatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'art. 601, comma 3 (termine dilatorio di 40 giorni) si applica agli appelli proposti dal 1/7/2024; in caso di rinvio il termine deve decorrere dalla data dell'udienza di rinvio e va garantito per intero (si computano giorni liberi). Poiché nel caso concreto il termine non è stato assicurato e la nullità è stata tempestivamente eccepita, la sentenza impugnata è stata annullata e gli atti trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio (rinvio).
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
termine dilatorio di 40 giorni per comparire nei giudizi di appello
stabilisce il termine di 40 giorni applicabile agli appelli proposti dal 1/7/2024; il termine va assicurato in giorni liberi e, se il processo è rinviato, deve decorrere dalla data dell'udienza di rinvio (non è cumulabile con la data di prima notifica)
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. g)
introduzione del termine di 40 giorni nell'art. 601 c. 3
ha introdotto la disciplina che fissa in 40 giorni il termine per comparire in appello
consente il trattazione del ricorso in Cassazione senza l'intervento delle parti (richiamata rispetto alla trattazione del ricorso)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
regola i limiti in cui il motivo va enunciato nella cassazione (motivo enunciato nei limiti strettamente necessari)
Giurisprudenza citata (es.: Sez. U n. 42125/2024 Cirelli; Sez. 3 n. 48367/2018 Lettieri; Sez. 5 n. 17218/2025 S.)
Riferimenti: Rv. 287096; Rv. 274738; Rv. 288043
orientamenti consolidati: (1) l'art. 601/3 è applicabile agli appelli da 1/7/2024; (2) i giorni devono intendersi liberi; (3) non è ammessa la cumulabilità dei termini; (4) se il giudice rinvia e concede per intero il nuovo termine non si verifica nullità
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 40 giorni previsto dall'art. 601, comma 3, deve essere garantito per intero: se il processo viene rinviato, il conteggio utile per l'osservanza del termine deve partire dalla data dell'udienza di rinvio e non dalla data della notifica originaria.
- Il termine è da intendersi in 'giorni liberi' secondo la giurisprudenza: verificare sempre il computo concreto con riferimento al calendario processuale.
- La regola dei 40 giorni si applica agli atti di impugnazione proposti a far data dal 1/7/2024: per appelli anteriori può non trovare applicazione.
- Se il giudice, in sede di rinvio, concede per intero un nuovo termine dilatorio (partendo dalla data dell'udienza di rinvio), non sussiste nullità; al contrario, la mancata concessione integrale del termine può determinare nullità rilevabile dalla difesa.
- La nullità per violazione del termine dilatorio va eccepita tempestivamente dalla difesa; se eccepita e non sanata, può portare all'annullamento della decisione impugnata in Cassazione.
- In casi analoghi la Cassazione può annullare e rinviare il processo ad altra sezione della stessa Corte d'Appello per assicurare nuovo giudizio conforme alle regole processuali.
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