Cassazione Penale, Ordinanza n. 24854/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo meramente riproduttivo di doglianze già vagliate e respinte con argomentazioni logiche dalla Corte di merito. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Genova il 19/12/2024. L'unico motivo dedotto riguardava l'omesso riconoscimento del vizio totale di mente, sostenendosi in sostanza che la condizione psichica dell'imputato avrebbe dovuto escludere la responsabilità penale. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproduceva argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito, il quale aveva logicamente valorizzato le conclusioni peritali attestanti la sussistenza del solo vizio parziale di mente al momento del fatto.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La sentenza impugnata riguardava anche una condanna per resistenza a pubblico ufficiale; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione del reato perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 615 c.p.p.
Non citato testualmente nel brano, ma il provvedimento è un'ordinanza della Corte di cassazione che dichiara inammissibile il ricorso ai sensi della disciplina processuale sulle impugnazioni; dal testo emerge solo la conseguenza economica dell'inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- In tema di imputabilità, la doglianza sull'omesso riconoscimento del vizio totale di mente non è ammissibile quando la sentenza di merito abbia logicamente fondato la decisione sulle risultanze peritali e abbia escluso, con motivazione congrua, la ricorrenza del vizio totale.
- Il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito probatorio quando la motivazione del giudice di appello sia coerente, non illogica e fondata su elementi tecnici adeguatamente considerati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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