Sentenza n. 542/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione di due sentenze del Tribunale ordinario di Bergamo passate in giudicato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza a due sentenze del Tribunale ordinario di Bergamo. La prima aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 779,58 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria; la seconda aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Nel corso del giudizio il ricorrente ha documentato che il Ministero aveva adempiuto, rispettivamente a settembre e a dicembre 2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese in applicazione della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il Ministero ha dato spontanea esecuzione alle due sentenze nel corso del giudizio. Ha tuttavia posto le spese del giudizio di ottemperanza a carico del Ministero, applicando il principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento confermava infatti l’originaria fondatezza della pretesa del ricorrente. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato, comprese quelle del giudice ordinario.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente viene integralmente soddisfatta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto al ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto in una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento spontaneo dell’amministrazione intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non elimina la rilevanza della condotta processuale ai fini della regolazione delle spese.
- Il tardivo adempimento dell’amministrazione può giustificare la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, quando dimostri l’originaria fondatezza della pretesa azionata in ottemperanza.
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