Risoluzione n. 126 del 21/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando una compagnia aerea può acquistare aeromobili, motori, ricambi, dotazioni di bordo e servizi connessi in regime di non imponibilità IVA ex art. 8-bis, comma 1, lett. c), d) ed e) del DPR n. 633/1972. Per il primo anno di attività, il beneficio è applicabile solo se la prevalenza del trasporto internazionale è già effettivamente verificata nel periodo intercorrente dall’inizio dell’attività fino all’acquisto e viene confermata a fine anno; per le annualità successive serve anche il riscontro nell’anno precedente.
Non imponibilità IVA per acquisto di aeromobili e beni/servizi connessi da vettori aerei internazionali
Non imponibilità IVA per acquisti di aeromobili e beni connessi da parte di un vettore aereo internazionale
La risoluzione esamina il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8-bis, comma 1, lett. c), d) ed e), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con riferimento agli acquisti di aeromobili e di altri beni e servizi destinati a un’attività di trasporto aereo a prevalente carattere internazionale. Il chiarimento riguarda in particolare il caso di una società che inizia l’attività di vettore aereo e chiede di applicare il beneficio già al momento degli acquisti.
Quesito posto dalla società istante
La società istante, divenuta Alfa S.p.A. e poi Alfa 2 S.p.A., ha modificato integralmente il proprio oggetto sociale per operare come vettore aereo, svolgendo collegamenti di trasporto persone e cose in Italia, tra Italia ed estero e tra Stati esteri. Precisa che l’attività precedente non è stata svolta nel 2007 né nella frazione del 2008 considerata e che, nel 2008, non sono stati effettuati acquisti di materiale aeronautico o di beni/servizi rilevanti ai fini dell’art. 8-bis.
La società intende acquistare nel 2009:
- aeromobili;
- apparati motore e loro componenti;
- parti di ricambio;
- dotazioni di bordo;
- forniture destinate al rifornimento degli aeromobili.
I fornitori potranno essere nazionali, comunitari o extra-comunitari. Gli aeromobili non saranno importati né acquistati intracomunitariamente, poiché saranno acquisiti mediante locazione operativa.
La società chiede se tali operazioni possano beneficiare della non imponibilità IVA ex art. 8-bis, comma 1, lett. c), d) ed e).
Tesi sostenuta dall’istante
La società ritiene di poter applicare il regime di non imponibilità sin dal momento dell’acquisto, in quanto sarebbe già in possesso del requisito soggettivo di impresa di navigazione aerea e potrebbe dimostrare entro la fine dell’anno il requisito oggettivo della prevalenza dei trasporti internazionali.
A sostegno richiama:
- la circolare n. 26 del 3 agosto 1979, secondo cui ai fini della prevalenza assumono rilievo i corrispettivi dei trasporti nazionali e internazionali rispetto a quelli dei trasporti esclusivamente interni;
- la risoluzione n. 505084 del 25 luglio 1987, che afferma la necessità che il requisito sussista concretamente e non solo potenzialmente entro l’anno solare dell’operazione.
La società propone di:
- comunicare per iscritto ai fornitori il possesso dei requisiti richiesti;
- chiedere fatture non imponibili IVA;
- non regolarizzare le fatture ricevute nel corso dell’anno;
- verificare a fine anno la sussistenza dei requisiti;
- in caso di mancata conferma, informare i fornitori e richiedere fatture con IVA o note di variazione in aumento della sola imposta, con eventuale ravvedimento operoso.
La documentazione integrativa indica inoltre che il requisito della prevalenza del trasporto internazionale sussisterebbe per ciascuno dei primi tre mesi del 2009.
Inquadramento normativo e criterio della prevalenza
L’Agenzia ricorda che l’art. 8-bis, comma 1, lett. c), d) ed e), assimila alle cessioni all’esportazione e rende non imponibili:
- le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
- le cessioni di apparati motori, componenti, parti di ricambio, beni di dotazione di bordo e forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento;
- le prestazioni di servizi relativi, tra l’altro, a manutenzione, riparazione, locazione e noleggio degli aeromobili.
La disposizione costituisce attuazione dell’art. 148, lett. f), della Direttiva 2006/112/CE. La Corte di Giustizia, nella sentenza 9 ottobre 2002, causa C-382/02, ha affermato che per valutare la prevalenza rilevano tutti gli elementi indicativi della rilevanza relativa dell’attività, in particolare il fatturato.
Coerentemente, la prassi amministrativa aveva già chiarito che la prevalenza va determinata confrontando:
- i corrispettivi dei trasporti effettuati parte in territorio nazionale e parte all’estero, nonché tra più Stati esteri;
- i corrispettivi dei trasporti effettuati esclusivamente all’interno dello Stato.
Applicazione del criterio nel tempo
L’Agenzia precisa che la prevalenza del trasporto internazionale è normalmente accertata su base annua, rapportando i corrispettivi dei trasporti internazionali a quelli dei trasporti interni e riferendosi, di regola, all’anno precedente, quando siano disponibili i dati consuntivi.
Ai fini del riconoscimento del beneficio, però, non basta che la prevalenza sussista nell’anno precedente: essa deve esistere anche nell’anno in cui avviene l’acquisto dell’aeromobile. Questo principio deriva dalla risoluzione n. 505084 del 25 luglio 1987, che aveva già precisato la necessità che il presupposto sussistesse concretamente entro l’anno solare dell’importazione.
Regola per le cessioni di aeromobili e per gli acquisti nell’anno di inizio attività
In via generale, il regime di non imponibilità si applica alle cessioni di aeromobili verso imprese di navigazione aerea che:
- nell’anno precedente all’acquisto hanno effettuato prevalentemente trasporti internazionali;
- confermano tale requisito nell’anno in cui la cessione è effettuata.
In assenza di tale ulteriore conferma, l’operazione diventa imponibile IVA e deve essere emessa la relativa nota di variazione in aumento dell’imposta, venendo meno il beneficio inizialmente applicato.
Per il caso particolare di una società che inizia l’attività nell’anno stesso in cui effettua gli acquisti, manca un’annualità precedente di riferimento. In tale situazione, le parti possono riferirsi solo all’anno in corso: la cessione può essere effettuata in non imponibilità se l’acquirente dichiara al venditore che nel corso di quell’anno effettuerà, e ha eventualmente già effettuato nella parte di anno anteriore all’acquisto, trasporto internazionale in misura prevalente rispetto a quello nazionale.
Esito del caso Alfa
Nel caso esaminato, Alfa può acquistare aeromobili in regime di non imponibilità nel primo anno di effettivo esercizio dell’attività di navigazione aerea, dichiarando al cedente che effettuerà prevalentemente trasporto internazionale, ma solo a condizione che tale prevalenza sia già concretamente verificata nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività e la data dell’operazione e trovi poi conferma al termine del periodo d’imposta con riferimento all’intera annualità 2009.
Se tale condizione finale non si realizza, deve essere emessa nota di variazione in aumento dell’imposta ai sensi dell’art. 26, comma 1, del DPR n. 633/1972, secondo la soluzione prospettata dall’istante.
Limiti dell’orientamento espresso
L’Agenzia precisa che questa soluzione vale esclusivamente per il primo anno di effettivo esercizio dell’attività di navigazione aerea svolta da Alfa. Per le acquisizioni degli anni successivi occorrerà verificare:
- che nell’anno precedente all’acquisto sia stato effettuato trasporto internazionale in misura prevalente;
- che tale condizione sia confermata al termine dell’anno in cui l’acquisto è effettuato.
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché tali istruzioni vengano osservate dagli uffici.
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