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Sentenza

Sentenza n. 4872/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento A) Provvedimento Prot. n. 0011353/2025 del 18.02.2025, a firma del Funzionario incaricato all’Area 5 – Urbanistica, Demanio e Abusivismo del Comune di Castel Volturno, recante il diniego alla richiesta di Permesso di Costruire in sanatoria ex art. 36, D.P.R. n. 380/2001, presentata dal ricorrente in data 27.11.2024 ed acquisita al Prot. comunale n. 94335; B) nonché, anche previa misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a., Ordinanza n. 69 del 10.04.2025, a firma del Funzionario Responsabile del Settore Area 5 – Urbanistica – Demanio e Abusivismo del Comune di Castel Volturno, notificata al ricorrente in data 16.04.2025, emessa in conseguenza del provvedimento sub A), con la quale è stato disposto “di cessare ad horas l’attività di “allevamento di bovini e bufale da latte nonché produzione di latte crudo” svolta dall’azienda zootecnica F.lli Petrella, sita in Castel Volturno, alla Via Domitiana km 39,150”, sull’assunto dell’avvio di attività “in strutture prive dell’agibilità come prescritta dall’articolo 24 del D.P.R. 380/2001”; C) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202502054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e ordinanza di cessazione dell'attività di allevamento e produzione di latte per mancanza di agibilità dei locali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale di sanatoria relativo a strutture realizzate senza titolo e l'ordinanza comunale che aveva disposto la cessazione immediata dell'attività di allevamento di bovini e bufale da latte e di produzione di latte crudo. Quanto al diniego, ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e mancata considerazione della diversità tra la domanda di sanatoria del 2023 e quella del 2024. Nel merito, ha sostenuto la conformità urbanistica dei manufatti, anche in ragione della loro realizzazione in parte anteriore al 1967 e della connessione con un'attività agrituristica, nonché l'inefficacia nei suoi confronti della destinazione urbanistica a parco tecnologico e per il tempo libero derivante dall'accordo di programma del 2002, al quale non aveva aderito. Quanto all'ordinanza di cessazione, ha dedotto l'illegittimità derivata dal diniego di sanatoria, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, contestando l'accertamento della mancanza di agibilità e sostenendo che l'art. 24 d.P.R. 380/2001 avrebbe previsto una sanzione pecuniaria, non l'inibizione dell'attività.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Sul diniego di sanatoria ha ritenuto non provata la diversità tra la domanda del 2023 e quella del 2024, poiché il ricorrente aveva depositato soltanto la relazione tecnica relativa alla seconda istanza. Il Comune poteva quindi motivare per relationem richiamando i precedenti motivi ostativi. Nel merito, il diniego è stato ritenuto legittimo perché l'area è destinata a “Parco Tecnologico e per il tempo libero” e non a uso agricolo, mentre dal certificato camerale risultava che l'attività effettiva consisteva nell'allevamento di bovini e bufalini e nella produzione di latte crudo, non nell'attività turistica indicata nella relazione tecnica. Gli indici di fabbricabilità invocati dal ricorrente presuppongono la compatibilità urbanistica e non la dimostrano. Anche ove i manufatti fossero conformi alla disciplina vigente al momento della realizzazione, mancava la doppia conformità richiesta dall'art. 36 d.P.R. 380/2001, poiché l'intervento non era conforme alla disciplina urbanistica vigente. L'adozione del nuovo strumento urbanistico rendeva inoltre applicabili le misure di salvaguardia e imponeva di considerare, ai fini della sanatoria, lo strumento adottato. La mancata sottoscrizione dell'accordo di programma non escludeva l'efficacia della destinazione urbanistica, vincolante per tutti i proprietari dell'ambito. Quanto all'ordinanza di cessazione, il TAR ha richiamato la precedente sentenza della stessa Sezione relativa al medesimo provvedimento e ha ritenuto adeguata l'istruttoria, basata su sopralluoghi, relazione tecnica e allegati grafici, dai quali emergeva la presenza di locali privi di autorizzazione e la modifica nel tempo degli immobili anteriori al 1967. La motivazione dell'ordinanza era esaustiva in ragione dell'abusività dei locali e la natura vincolata dell'atto escludeva l'illegittimità derivante dalla mancata partecipazione procedimentale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 4.000 euro oltre accessori in favore del Comune; le spese sono state compensate nei confronti del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La sanatoria edilizia richiede la doppia conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione delle ragioni ostative non è stata accolta perché non era stata dimostrata la diversità tra la precedente domanda di sanatoria e quella oggetto del diniego; il richiamo per relationem ai precedenti motivi ostativi è stato ritenuto sufficiente.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del diniego e dell'ordinanza è stata ritenuta sufficiente, anche mediante il richiamo a precedenti motivi e agli accertamenti istruttori eseguiti.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata partecipazione procedimentale non determina l'annullamento dell'ordinanza quando l'atto è vincolato e la motivazione e l'istruttoria dimostrano l'abusività dei locali.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L'adozione di un nuovo strumento urbanistico comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia; ai fini della sanatoria occorre considerare anche la disciplina urbanistica adottata.

  • art. 24 d.P.R. 380/2001

    La mancanza del requisito di agibilità dei locali abusivi è stata posta a fondamento dell'ordinanza di cessazione dell'attività svolta negli stessi.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato richiamato nell'epigrafe con riferimento alla richiesta di eventuale misura cautelare monocratica, senza che il giudice adottasse una specifica misura cautelare.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, l'intervento deve risultare conforme sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della presentazione della domanda; la conformità alla sola disciplina originaria non è sufficiente.
  • L'adozione di un nuovo strumento urbanistico, anche se non ancora definitivamente approvato, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia e impone di considerare la disciplina urbanistica adottata nella verifica della doppia conformità richiesta per la sanatoria.
  • Le previsioni urbanistiche derivanti da pianificazione concordata o da un accordo di programma producono effetti nei confronti di tutti i proprietari delle aree comprese nell'ambito, indipendentemente dalla sottoscrizione dell'accordo da parte del singolo proprietario.
  • Il diniego di sanatoria può essere motivato per relationem mediante il richiamo a precedenti motivi ostativi quando l'interessato non dimostri che la nuova domanda abbia oggetto diverso o presenti elementi nuovi rispetto alla precedente istanza.
  • Quando l'istruttoria amministrativa documenta, mediante sopralluoghi e rilievi tecnici, l'utilizzo di locali abusivi e privi di agibilità, l'ordinanza vincolata di cessazione dell'attività può essere legittimamente adottata; la mancata partecipazione procedimentale non comporta l'annullamento se il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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