Sentenza del 11/05/2017 n. 3309 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Detrazioni relative a spese per interventi di riqualificazione energetica - Limiti soggettivi derivanti dalla destinazione del bene per le imprese - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’esistenza di un presunto limite soggettivo alla detrazione prevista dall’articolo 1, commi 344-349, della legge n. 244/2007, per le imprese proprietarie di immobili destinati alla locazione. L’Amministrazione riteneva che l’agevolazione spettasse soltanto per immobili strumentali utilizzati direttamente nell’attività d’impresa. La decisione ha invece rilevato che la legge e il decreto attuativo del 19 febbraio 2007 non prevedono tale requisito di utilizzo diretto.
La decisione
È stato riconosciuto che le detrazioni per la riqualificazione energetica possono spettare anche alle imprese per interventi effettuati su immobili destinati alla locazione a terzi. L’agevolazione ha carattere generale e riguarda immobili di qualsiasi categoria catastale e una pluralità di soggetti, comprese persone fisiche, imprenditori, società ed enti titolari di reddito d’impresa. Il diritto alla detrazione può essere negato solo in caso di mancato rispetto degli adempimenti formali e sostanziali necessari a dimostrare l’effettivo risparmio energetico, non per la sola destinazione locativa dell’immobile.
Norme richiamate
Articolo 1, commi 344-349, legge n. 244/2007
La norma istituisce le detrazioni per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica senza subordinare, per i titolari di reddito d’impresa, il beneficio all’utilizzo diretto dell’immobile.
Decreto ministeriale 19 febbraio 2007
Le disposizioni attuative disciplinano gli adempimenti e i requisiti tecnici necessari per dimostrare l’effettiva realizzazione dell’intervento e il conseguente risparmio energetico, senza introdurre un divieto per gli immobili concessi in locazione.
Massime di principio
- Per le detrazioni fiscali legate alla riqualificazione energetica, un’impresa non perde automaticamente il beneficio perché l’immobile interessato è locato a terzi anziché utilizzato direttamente.
- L’agevolazione deve essere valutata principalmente sulla base dei requisiti oggettivi dell’intervento e della corretta documentazione del risparmio energetico, non sulla sola destinazione dell’immobile.
- In assenza di un espresso limite normativo, non è legittimo introdurre per via interpretativa un requisito di utilizzo diretto del bene da parte dell’impresa.
- Restano essenziali il rispetto degli adempimenti formali, delle condizioni tecniche e della documentazione richiesta dalla disciplina applicabile; la mancata osservanza di tali requisiti può comunque comportare il recupero della detrazione.
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