Ordinanza n. 101/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, provvedimento di revoca n. -OMISSIS- del 03.12.2026 notificato il 22.01.2026, dallo Sportello Unico Immigrazione costituito presso la Prefettura di Piacenza, con il quale il Dirigente dello stesso Sportello ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro rilasciato il 22.05.2024 in favore del lavoratore, odierno ricorrente, sig. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro rilasciato in favore del lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Piacenza ha revocato il nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato. In sede cautelare è stata contestata, in particolare, l'insufficiente motivazione in ordine al volume d'affari della società datrice di lavoro, elemento posto dall'Amministrazione a fondamento della revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame. Ha rilevato che il provvedimento impugnato non motivava adeguatamente l'insufficienza del volume d'affari della società datrice di lavoro e che tale carenza non poteva essere colmata dalla relazione prodotta dall'Amministrazione nel giudizio. Ha quindi ordinato alla Prefettura di Piacenza di riesaminare esaurientemente la questione, adottando entro 45 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza un nuovo provvedimento motivato di conferma o di revoca dell'atto impugnato, da depositare nel fascicolo processuale. Nelle more ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca e ha fissato la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 24 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale prevista dal codice del processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'insufficiente motivazione del provvedimento amministrativo su un presupposto decisivo dell'azione amministrativa può giustificare l'accoglimento della domanda ai fini del riesame, con sospensione interinale dell'atto.
- La motivazione carente del provvedimento impugnato non può essere surrogata o integrata, nel processo, da una relazione depositata successivamente dall'Amministrazione.
- Quando dispone il riesame, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di rivalutare specificamente il presupposto controverso e di adottare, entro un termine assegnato, un nuovo provvedimento motivato di conferma o di revoca dell'atto originario.
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