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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40547/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 9/01/2024 del Tribunale di Messina che ha rigettato il riesame del decreto del GIP del Tribunale di Patti (12/12/2023) che aveva disposto il sequestro preventivo di tre fucili di loro proprietà, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato previsto dall'art. 30, lett. d), legge n. 157/1992. Con un unico motivo deducono violazione e falsa applicazione di art. 30, comma 1, lett. d), legge n. 157/1992, art. 321 c.p.p., artt. 92 e 104 disp. att. c.p.p., nonché vizio di motivazione (mancante, apparente, contraddittoria e illogica) in relazione al fumus commissi delicti e al periculum in mora. In particolare censurano l'omessa motivazione sulla mancata tabellazione dell'area di controllo, sostenendo che tale omissione escluderebbe l'elemento soggettivo del reato salvo prova contraria della pubblica accusa.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e per aver sollecitato un sindacato sulla motivazione del provvedimento non consentito in questa sede. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel riesame di misure cautelari reali, costituiscono motivo di cassazione per violazione di legge solo la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente (art. 325 c.p.p.); l'illogicità manifesta, invece, non è sindacabile col ricorso per cassazione in questa fattispecie. Inoltre la Corte ha osservato che, ove si censuri l'omesso esame di un elemento decisivo, era onere dei ricorrenti allegare tale elemento e dimostrarne la presenza negli atti trasmessi al tribunale del riesame. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con aumento ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017).

Norme richiamate

  • legge n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. d)

    Norma invocata come fattispecie di reato da cui derivava il sequestro preventivo dei fucili; il giudice di merito aveva ritenuto sussistenti indizi in relazione a tale norma

  • codice di procedura penale, art. 321

    Richiamato per le finalità cautelari inerenti al sequestro preventivo e al parametro di valutazione del giudice (per esempio per il periculum in mora)

  • disp. att. c.p.p., artt. 92 e 104

    Richiamate come norme procedurali rilevanti per la fase cautelare e per il riesame del provvedimento

  • codice di procedura penale, art. 325, comma 1

    Interpretato dalla Corte come il limite della proponibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti di riesame: il ricorso riguarda la violazione di legge consistente nella mancanza o motivazione apparente

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per la condanna alle spese e per il potere di infliggere una sanzione pecuniaria ai ricorrenti in caso di inammissibilità attribuibile a colpa

  • legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 64

    Richiamata quale base normativa per aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre il massimo edittale, considerata la gravità dell'inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti di riesame di misure cautelari reali, il motivo fondato su mera illogicità della motivazione è inadeguato: occorre sostenere la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente per configurare una 'violazione di legge' ai sensi dell'art. 325 c.p.p.
  • Se si censura l'omesso esame di elementi decisivi, il ricorrente deve allegare tali elementi e dimostrarne la presenza negli atti a disposizione del tribunale del riesame; senza tale prova l'eccezione è destinata all'inammissibilità
  • Per il sequestro preventivo è sufficiente la sussistenza di indizi del reato (non i gravi indizi di colpevolezza); il tribunale del riesame valuta 'fumus commissi delicti' e 'periculum in mora' in base agli atti a disposizione e non effettua un giudizio anticipato di responsabilità
  • La mancata 'tabellazione' dell'area o altra criticità probatoria deve essere documentata e prodotta in modo puntuale: una censura meramente assertiva sulla carenza probatoria senza prova documentale è debole e può rendere il ricorso generico e inammissibile
  • Esiste il rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (anche maggiorate) per ricorsi inammissibili per colpa: occorre valutare attentamente la fondatezza formale e materiale del ricorso prima di proporlo

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