Cassazione Penale, Sentenza n. 15640/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ritrovato ha impugnato la sentenza di appello per quattro motivi: 1) nullità per mancata comunicazione telematica alle difese delle conclusioni del Pubblico Ministero ai sensi dell'art.23-bis del d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito), 2) errata valutazione probatoria per eccessiva affidamento sulla deposizione della persona offesa, in conflitto con l'imputato, 3) errata qualificazione giuridica del fatto (distinzione tra fattispecie configurate, richiamando criteri di giurisprudenza tra reati diversi), 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e omessa valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art.62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la mancata comunicazione telematica alle difese delle conclusioni del Procuratore Generale, prevista dall'art.23-bis per il giudizio di appello in modalità cartolare durante l'emergenza COVID, integri una nullità di regime intermedio ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. c) c.p.p. Tale nullità non è stata sanata dal deposito delle conclusioni difensive prima dell'udienza e doveva essere dedotta in cassazione. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. L'esame delle restanti censure è stato dichiarato superfluo.
Norme richiamate
d.l. 28 ottobre 2020 n.137, art.23-bis (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n.176)
Prevede il procedimento cartolare per l'appello in periodo COVID con deposito telematico delle conclusioni del pubblico ministero e obbligo di trasmissione telematica alle parti private; la mancata comunicazione alle difese integra nullità ai sensi dell'art.178 c.p.p.
legge 18 dicembre 2020 n.176
Ha convertito il d.l. 137/2020; la Corte interpreta la normativa emergenziale come vincolante per la comunicazione telematica delle conclusioni in appello.
decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, art.16 comma 4
Norma tecnica sulla trasmissione telematica degli atti alla cancelleria richiamata come base per l'invio telematico delle conclusioni.
art.24 del d.l. 28/10/2020 n.137 (richiamato)
Regola il deposito telematico delle conclusioni delle parti private nel procedimento cartolare di appello; richiamata per il termine entro cui le parti possono presentare le conclusioni scritte.
art.178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato la violazione dell'obbligo di comunicazione delle conclusioni del P.M. come nullità generale a regime intermedio ai sensi di questa disposizione.
art.180 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini e le modalità per dedurre le nullità dedotte in cassazione; la Corte ha ritenuto che la nullità qui denunciata vada sollevata con il ricorso per cassazione nei termini previsti dall'art.180.
art.182 comma 2 cod. proc. pen.
La Corte ha escluso l'applicabilità di questo articolo (che richiede eccezione immediata della nullità) perché presuppone la presenza della parte, mentre il giudizio cartolare è privo di partecipazione fisica.
art.612 cod. pen. (richiamato nella doglianza sull'esatta qualificazione del reato)
Citato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione del fatto; la Corte non ha approfondito la questione perché ha annullato per motivi procedurali.
art.62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche; anche questa censura non è stata esaminata nel merito a causa dell'annullamento per vizio procedurale.
Massime di principio
- Nei giudizi d'appello svolti in modalità cartolare ai sensi della disciplina emergenziale (art.23-bis d.l. 137/2020), la trasmissione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alle difese è obbligatoria; la sua omissione integra una nullità di regime intermedio (art.178 comma 1 lett. c c.p.p.).
- La nozione di "intervento" nel procedimento cartolare non si limita alla presenza fisica: occorre garantire la partecipazione attiva e consapevole della difesa, che si realizza anche mediante effettiva ricezione degli atti telematici.
- La nullità derivante dalla mancata comunicazione delle conclusioni del P.M. deve essere dedotta con il ricorso per cassazione (termine e forma ex art.180 c.p.p.); non è sanata dal semplice deposito successivo di atti difensivi prima dell'udienza.
- Se la nullità è accertata in cassazione, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello, che dovrà riesaminare anche le questioni di merito eventualmente non esaminate.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe verificare e documentare tempestivamente la ricezione degli atti telematici, chiedere la verbalizzazione dell'omissione in udienza o sollevare l'eccezione nei termini procedurali appropriati per non precludere la tutela in cassazione.
- Le censure di merito (valutazione delle prove, qualificazione giuridica del fatto, valutazione delle attenuanti) restano comunque valutabili in sede di nuovo giudizio dopo il rinvio; l'annullamento per vizi procedurali non decide sul merito.
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