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Sentenza

Sentenza n. 2159/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto ministeriale emanato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 216 il 15 settembre 2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il Decreto Ministeriale del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 251 il 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” e dell'atto emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 181/CSR del 7 novembre 2019, avente per oggetto “Accordo, ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”, nonché di ogni altro atto, ancorché non noto; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10 febbraio 2023: - della determinazione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale – Direzione generale della sanità – Regione Autonoma della Sardegna n. 1356/26987 del 28 novembre 2022, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, dei relativi allegati, e dei relativi Allegati A e B, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui le deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione n. 1356/2022, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui la Delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022 e la delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13 febbraio 2023: - della determinazione direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022 del direttore della Direzione Regionale Salute e Welfare – Regione Umbria – recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e del relativo Allegato 1, che identifica AMBU s.r.l. quale destinataria della richiesta di payback, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui le deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui la DGR ASL Umbria 1, n. 1118 del 14 novembre 2022, la DGR ASL Umbria 2, n. 1773 del 15 novembre 2022, la DGR Azienda Ospedaliera di Perugia, n. 366 del 11 novembre 2022, la DGR Azienda Ospedaliera di Terni, n. 145 del 10 novembre 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14 febbraio 2023: - della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 del Direttore - Direzione generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna recante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” e relativo allegato parte integrante, nonché delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, ancorché dal contenuto non noto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui la delibera n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda USL di Piacenza, la delibera n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda USL di Parma, la Delibera n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda USL di Reggio Emilia, la delibera n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda USL di Modena, la Delibera n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara, la Delibera n. 260 del 6 settembre 2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, la Delibera n. 325 del 4 settembre 2019, dell'Azienda USL di Bologna, la Delibera n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda USL di Imola, la Delibera n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda USL di Ferrara, la Delibera n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda USL della Romagna, la Delibera n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma, la Delibera n. 333 del 19 settembre 2019, dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, la Delibera n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena, la Delibera n. 212 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15 febbraio 2023: - del decreto del Direttore del Dipartimento – Ufficio governo sanitario n. 24408/2022 della Provincia Autonoma di Bolzano del 12 dicembre 2022 recante “Fatturato e relativo importo del Payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, nonché delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie provinciali, ancorché dal contenuto non noto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16 febbraio 2023: - della determinazione del dirigente Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022 recante “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, nonché delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie provinciali, ancorché dal contenuto non noto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16 febbraio 2023: - del provvedimento dirigenziale n. 8049 emanato in data 14 dicembre 2022 dal Coordinatore reggente del dipartimento sanità e salute della Regione Autonoma Valle d'Aosta - assessorato sanità, salute e politiche sociali - e del relativo Allegato 1 accluso al predetto provvedimento dirigenziale, nonché delle deliberazioni del Direttore Generale dell'azienda sanitaria regionale, ancorché dal contenuto non noto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2023: del Decreto del Direttore Generale Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Regione Liguria, prot. 2022-1500969 del 14 dicembre 2022, n. 7967, pubblicato in data 19 dicembre 2022, recante “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” e relativo Allegato 1, che identifica in AMBU S.r.l. quale destinataria della richiesta di payback, della nota a firma congiunta da parte del Direttore generale di A.Li.Sa. e del Direttore generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, trasmessa all'Assessore alla Sanità con Prot. 2022-1426291 del 7 dicembre 2022 ad oggetto “Payback dispositivi medici. Ripiano anni 2015-2018”, non nota, e delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali citate nel predetto provvedimento regionale, ancorché dal contenuto non noto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui: la Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14 agosto 2019 (ASL 1), la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21 agosto 2019 (ASL 2), la Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23 agosto 2019 (ASL 3), la Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22 agosto 2019 (ASL 4), la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22 agosto 2019 (ASL5), la Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29 agosto 2019 (IRCCS S. Martino) e la Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26 agosto 2019 (IRCCS Gaslini); per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 febbraio 2023: - della determinazione n° DPF/121 della Regione Abruzzo, Dipartimento Sanità, Ufficio supporto, affari generali e legali del 13 dicembre 2022 recante “D.M. 6 Luglio 2022 Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – Adempimenti attuativi” e del relativo Allegato A con il quale si identificano i soggetti cui è richiesto il payback, tra cui Ambu s.r.l., nonché delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali citate nel predetto provvedimento regionale, ancorché dal contenuto non noto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui: le Deliberazioni del Direttore generale di ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila n. 1493 del 22 agosto 2019 e n. 2110 del 14 novembre 2022, le Deliberazioni del Direttore Generale di ASL 2 Lanciano - Vasto – Chieti n. n. 373 del 13 agosto 2019 e n. 1601 del 14 novembre 2022, le Deliberazioni del Direttore Generale di ASL 4 Teramo n. 1513 del 22 agosto 2019 e n. 1994 del 14 novembre 2022, le Deliberazioni del Direttore Generale di ASL 3 Pescara n. 1043 del 22 agosto 2019 e 1708 del 14 novembre 2022 e della relazione rimessa con nota prot.n. RA/0525691/22 del 12 dicembre 2022 dal Servizio Programmazione economicofinanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20 febbraio 2023: - del decreto del direttore del dipartimento salute n. 52 del 14 dicembre 2022 – Regione Marche - recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, ivi compreso il documento istruttorio, del relativo Allegato A che identifica Ambu s.r.l. quale soggetto destinatario della richiesta di payback, nonché delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali citate nel predetto provvedimento regionale con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui: la Determina del Direttore Generale ASUR n. 466 del 26 agosto 2019 (doc. 26) e relativo allegato, la successiva rettifica n. 706 del 14 novembre 2022 e relativo allegato, la Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019 e relativo allegato, la Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019; la Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n. 348 dell'11 settembre 2019 e relativo allegato; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20 febbraio 2023: - del decreto n. 24681 del 14 dicembre 2022 emanato dalla Regione Toscana - Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9 bis, d.l. n. 78/2015”, dei relativi Allegati 1, 2, 3, 4 e 5, della nota esplicativa sulle modalità di calcolo e delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali citate nel predetto provvedimento regionale con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui: la deliberazione n. 1363 del 30 settembre 2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; la deliberazione n. 769 del 5 settembre 2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; la deliberazione n. 1020 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; la deliberazione n. 623 del 6 settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; la deliberazione n. 740 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Senese; la deliberazione n. 643 del 16 settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; la deliberazione n. 497 del 9 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; la deliberazione n. 386 del 27 settembre 2019 del direttore generale dell'ESTAR; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20 febbraio 2023: - del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direttore centrale della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”, del relativo allegato A, che identifica Ambu s.r.l. tra i soggetti destinatari della richiesta di payback,, dell'avviso di pagamento del 19 dicembre 2022 e delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali citate nel predetto provvedimento regionale, ancorché dal contenuto non noto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2023: - della determinazione Dirigenziale del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte 14 dicembre 2022, n. 2426 recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, nonché elle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali citate nel predetto provvedimento regionale, ancorché dal contenuto non noto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui la deliberazione n. 596 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino, la deliberazione n. 404 del 27 agosto 2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; la deliberazione n. 369 del 23 agosto 2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, la deliberazione n. 1142 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, la deliberazione n. 848 del 3 settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; la deliberazione n. 467 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, la deliberazione n. 586 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL AL, la deliberazione n. 151 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL AT, la deliberazione n. 388 del 26 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL BI, la deliberazione n. 909 del 6 settembre 2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino, la deliberazione n. 361 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL CN1, la deliberazione n. 309 del 22 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL CN2, la deliberazione n. 320 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL NO, la deliberazione n. 510 del 23 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO3, la deliberazione n. 977 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO4; la deliberazione n. 806 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO5, la deliberazione n. 856 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL VC; la deliberazione n. 701 del 4 settembre 2019 del direttore generale dell'ASL VCO; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2023: - della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi Allegati A, B e C, nonché delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali citate nel predetto provvedimento regionale, ancorché dal contenuto non noto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui: Delibera D.G. n. 2188 del 14 novembre 2022 di ASL Bari, Delibera D.G. n. 1586 del 14 novembre 2022 di ASL BAT; Delibera D.G. n. 2848 del 14 novembre 2022 di ASL Brindisi; Delibera C.S. n. 680 del 14 novembre 2022 di ASL Foggia; Delibera C.S. n. 392 del 14 novembre 2022 di ASL Lecce; Delibera D.G. n. 2501 del 14 novembre 2022 di ASL Taranto; Delibera C.S. n. 596 del 14 novembre 2022 di AOU Ospedali Riuniti di Foggia; Delibera D.G. n. 1148 del 14 novembre 2022 di AOU Policlinico di Bari; Delibera D.G. n. 565 del 14 novembre 2022 di IRCCS De Bellis; Delibera D.G. n. 619 del 14 novembre 2022 di Istituto Tumori Giovanni Paolo II; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2023: - del decreto del Direttore generale dell'area sanità e sociale – Regione Veneto – n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022 recante “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” e del relativo allegato A, che identifica Ambu s.r.l. quale destinataria della richiesta di payback, nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali, e in particolare: i) la nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 (doc. 56), nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa ii) la nota dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 544830 del 24 novembre 2022, non nota, e delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali citate nel predetto provvedimento regionale con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui: iii) la Deliberazione del DG. AULSS 1 n. 1398 del 13 dicembre 2022, la Deliberazione del DG AULSS 2 n. 2330 del 7 dicembre 2022, la Deliberazione del DG. AULSS 3 n. 2076 del 12 dicembre 2022, la Deliberazione del DG. AULSS 4 n. 1138 del 9 dicembre 2022, la Deliberazione del DG. AULSS 5 n. 1488 del 7 dicembre 2022, la Deliberazione del DG. AULSS 6 n. 826 del 12 dicembre 2022, la Deliberazione del DG. AULSS 7 n. 2322 del 9 dicembre 2022, la Deliberazione del DG. AULSS 8 n. 2001 del 7 dicembre 2022, la Deliberazione del DG. AULSS 9 n. 1240 del 13 dicembre 2022, la Deliberazione del DG. AO Università Padova n. 2560 del 9 dicembre 2022, la Deliberazione del DG. AOU Integrata Verona n. 1176 del 12 dicembre 2022; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 14 aprile 2023: - della Determinazione n. 1 del 8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, Regione Puglia, notificata in data 10 febbraio 2023, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei relativi Allegati A, B e C, nonché delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali citate nel predetto provvedimento regionale, ancorché dal contenuto non noto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui: Delibera D.G. n. 2188 del 14 novembre 2022 di ASL Bari, Delibera D.G. n. 1586 del 14 novembre 2022 di ASL BAT; Delibera D.G. n. 2848 del 14 novembre 2022 di ASL Brindisi; Delibera C.S. n. 680 del 14 novembre 2022 di ASL Foggia; Delibera C.S. n. 392 del 14 novembre 2022 di ASL Lecce; Delibera D.G. n. 2501 del 14 novembre 2022 di ASL Taranto; Delibera C.S. n. 596 del 14 novembre 2022 di AOU Ospedali Riuniti di Foggia; Delibera D.G. n. 1148 del 14 novembre 2022 di AOU Policlinico di Bari; Delibera D.G. n. 565 del 14 novembre 2022 di IRCCS De Bellis; Delibera D.G. n. 619 del 14 novembre 2022 di Istituto Tumori Giovanni Paolo II; Deliberazione DG n. 255 del 2 febbraio 2023 della Asl Brindisi; Deliberazione C.S. n. 134 del 3 febbraio 2023 della Asl Lecce; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 12 settembre 2023: - del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige del 15 giugno 2023, n. 10686 recante “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e dei relativi Allegati 1 e 2; - della determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige prot. n. 2023-A-000832 del 12 giugno 202 e allegati; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27 settembre 2023: - del decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e sociale – Regione Veneto, n. 101 del 20 luglio 2023, recante “Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 172 del 13 dicembre 2022. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli armi 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Presa d'atto e recepimento delle rettifiche per errori materiali operate dalle aziende ed enti del SSR” e del relativo allegato A, che identifica Ambu s.r.l. quale destinataria della richiesta di payback nonché degli atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24 marzo 2025: della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27 novembre 2024 emanata dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare e del relativo allegato 1, pubblicata e resa disponibile via PEC in data 24 gennaio 2025, unitamente alla notificazione della nota regionale che ne dà pubblicità, che identifica AMBU quale destinataria della richiesta di payback rimodulata nelle quote di ripiano di cui al cennato allegato 1; della delibera della Giunta Regionale n. 160 del 3 febbraio 2025 avente ad oggetto “Differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”, nella parte in cui non dispone la revoca o l'annullamento d'ufficio dei precedenti atti di richiesta di corresponsione delle quote di payback; nonché di ogni atto connesso, conseguente e presupposto, ivi compresi gli eventuali atti propedeutici adottati dalle Aziende Sanitarie regionali.

Giustizia amministrativa202213688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, atti ministeriali presupposti e numerosi provvedimenti regionali e provinciali applicativi di ripiano del payback per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e, con numerosi motivi aggiunti, i provvedimenti regionali e provinciali adottati per individuare le aziende fornitrici e quantificare le quote di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. La ricorrente ha contestato gli atti sia per vizi propri sia deducendo l'illegittimità della normativa primaria disciplinante il meccanismo del payback. Nel corso del giudizio, con memoria del 24 ottobre 2025, ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, e di avere versato alle Regioni e Province autonome, entro il termine previsto, il 25 per cento degli importi richiesti. Ha quindi riconosciuto il venir meno dell'interesse a una decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il pagamento della quota ridotta previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 ha estinto l'obbligazione di payback per le annualità 2015-2018 e ha precluso ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento. Secondo il giudice, tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse alla pronuncia, anche se non risultava depositata da tutte le amministrazioni la documentazione attestante i versamenti. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo legislativo ha attribuito alla ricorrente un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito: non l'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento, ma l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere»

    Il versamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione di payback e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento. Nel caso concreto, la sopravvenienza ha determinato improcedibilità per carenza di interesse, anziché cessazione della materia del contendere, perché il pagamento ha procurato un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la disciplina primaria degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, richiamata quale base degli atti impugnati.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende fornitrici e delle quote di ripiano.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del giudizio nell'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, una sopravvenienza normativa estingue l'obbligazione gravante sul ricorrente e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale relativa all'obbligo controverso, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenienza che consente al ricorrente di conseguire un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito non determina necessariamente la cessazione della materia del contendere: se non comporta l'eliminazione degli atti impugnati, ma soltanto l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto, l'esito processuale è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando non siano state depositate da tutte le amministrazioni le attestazioni documentali previste dalla legge, se il pagamento e il venir meno dell'interesse risultano incontestati nel processo.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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