Cassazione Penale, Sentenza n. 38324/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma, da parte della Corte d'appello, della circostanza aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 cod. pen. (agevolazione mafiosa) contestata in relazione al reato di corruzione: sostiene che la motivazione è contraddittoria e illogica perché l'accertamento della finalità agevolativa si fonda su elementi generici e congetturali (soprattutto le dichiarazioni del collaboratore Emanuele De Castro e alcuni colloqui telefonici) e non dimostra che la società Vale Scavi s.r.l. fosse in realtà riconducibile al ricorrente o fosse strumentale al sodalizio; inoltre l'accordo corruttivo avrebbe avuto effetti solo mediati e indiretti rispetto a un vantaggio per la cosca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1. Pur confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di corruzione, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante per insufficiente e non univoca prova del dolo specifico volto ad agevolare la 'ndrangheta. Ne è conseguita la rideterminazione della pena principale a quattro anni di reclusione e la revisione delle pene accessorie: confermata l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e mantenuta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per durata pari alla pena ridotta.
Norme richiamate
art. 416‑bis.1 cod. pen.
L'aggravante per finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa richiede il dolo specifico volto ad avvantaggiare la consorteria; non è sufficiente un beneficio solo indiretto o mediato e occorre prova concreta del fine agevolativo.
Sezioni Unite, sentenza n. 8545 del 19/12/2019 (dep. 2020)
Ha affermato la natura soggettiva dell'aggravante (incidenza sui motivi a delinquere), imponendo la verifica puntuale dell'elemento psicologico: è necessario il dolo specifico di agevolazione, che può essere presente in almeno uno dei concorrenti purché l'altro ne sia consapevole; la finalità può essere plurima ma non può consistere solo in effetti mediati.
Sez. 6, sentenza n. 28009 del 15/05/2014 (Alberto)
Richiamata per il principio che gli aspetti intenzionali devono svolgere funzione di misuratori della specifica offensività, con una connotazione oggettiva dell'intenzionalità richiesta per aggravanti particolarmente gravi.
Sez. 6, sentenza n. 21741 del 16/02/2021
In un precedente giudizio relativo al sequestro di Vale Scavi s.r.l. la Corte aveva ritenuto non provato che la società fosse strumentale all'associazione mafiosa: la 'mafiosità' dell'imputato non si traduce automaticamente in 'mafiosità' dell'impresa; mancavano elementi su controllo strutturale, risorse, correlazione patrimoniale e strumentalità.
Seconda Sezione, sentenza n. 3129 del 30/11/2023 (dep. 2024)
Pronuncia rescindente che aveva annullato la precedente condanna limitatamente all'aggravante per carenza di elementi concreti e aveva rinviato per chiarire gli elementi di fatto necessari a dimostrare che la società fosse gestita con finalità di avvantaggiare il sodalizio.
Massime di principio
- Per riconoscere l'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416‑bis.1) è necessario provare il dolo specifico volto ad avvantaggiare la consorteria; effetti soltanto indiretti o mediati della condotta non sono sufficienti.
- La sola appartenenza o vicinanza dell'imputato a un sodalizio mafioso non basta a qualificare come 'mafiosa' una impresa a lui collegata: occorrono prove della strumentalità o del controllo strutturale dell'azienda da parte del sodalizio.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia vanno valutate con attenzione e richiedono riscontri concreti e univoci; non possono fondare da sole la ricostruzione di finalità agevolative senza elementi probatori aggiuntivi.
- In reati concorrenti, il dolo specifico di uno dei partecipi può integrare l'aggravante se gli altri concorrenti erano consapevoli della finalità agevolativa; la prova deve però essere diretta o logicamente convergente, non fondata su inferenze generiche.
- Quando la valutazione degli elementi probatori presenti lascia passaggi logici non spiegati o salti argomentativi tra gestione/controllo dell'impresa e finalità mafiosa, la Corte di cassazione può annullare l'aggravante anche senza rinvio se tali lacune non risultano colmabili con ulteriore istruttoria.
- In sede di rideterminazione della pena, l'eliminazione dell'aggravante comporta la ricalcolo della pena principale e la revisione delle pene accessorie in relazione al nuovo disvalore della condotta.
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