Cassazione Penale, Ordinanza n. 30967/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente ripetitivi di censure già valutate in appello e non proponessero questioni consentite in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 27 settembre 2024. Dal testo emerge che i motivi miravano a censurare la valutazione di responsabilità per resistenza, l'aggravante della commissione del fatto da parte di più persone riunite, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, con motivazione ritenuta corretta, puntuale e immune da illogicità manifeste, quindi non deducibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 339 c.p.
in riferimento alle più persone riunite
richiamato come aggravante contestata, relativa alla commissione del fatto da parte di più persone riunite.
art. 131-bis c.p.
invocato dalla difesa come causa di non punibilità, ma ritenuto non applicato dai giudici di merito e non utilmente censurato in cassazione sulla base dei motivi proposti.
art. 616 c.p.p.
richiamato quale base delle conseguenze economiche derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto o di doglianze già esaminate e congruamente disattese nei gradi di merito.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della responsabilità quando la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente, specifica e priva di manifeste incongruenze.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
- La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere censurata solo con motivi ammissibili e non mediante contestazioni generiche o meramente reiterative di quelle già esaminate dai giudici di merito.
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