Sentenza n. 2564/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1035 del 16 novembre 2022 avente ad oggetto “Definizione Regressione Tariffaria Unica Anno 2021 – Macro – Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Laboratorio di Analisi Cliniche L.R.M. di Giuseppe Simeoli e Gaetano La Rocca S.a.s.” il 27/11/2023: AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO: a) della nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0154076 del 03.08.2023, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento amministrativo - Recupero di per RTU anno 2021”; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi compresa: - la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 0119857 del 16.06.2023 avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo – Recupero per RTU anno 2021. Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione sulla regressione tariffaria unica per l’anno 2021 e successiva nota di recupero di somme ritenute indebitamente corrisposte
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura privata accreditata ha impugnato la deliberazione con cui l’ASL aveva definito i criteri della regressione tariffaria unica per l’anno 2021 nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale, nonché, con motivi aggiunti, la nota di chiusura del procedimento di recupero di euro 80.715,96 e la comunicazione di avvio del procedimento. La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e l’indeterminatezza della base di calcolo rappresentata dal fatturato, assumendo che l’Amministrazione avesse commesso numerosi errori nella determinazione delle somme e che tali errori fossero già emersi nella definizione di rapporti relativi ad annualità precedenti. Ha inoltre sostenuto l’illegittimità derivata della nota di recupero. L’ASL ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un rapporto patrimoniale di dare-avere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare le ulteriori eccezioni in rito né i motivi di merito. Ha ritenuto che gli atti impugnati fossero strumentali alla determinazione del credito vantato dall’ASL per pagamenti non dovuti e che la controversia riguardasse esclusivamente l’effettiva debenza dei corrispettivi, il quantum e le modalità temporali della regressione tariffaria. Non erano stati impugnati gli atti regionali di programmazione sanitaria che avevano previamente fissato i tetti di spesa; inoltre, le censure non investivano l’esercizio del potere autoritativo di programmazione, la determinazione del tetto di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione della spesa tra attività assistenziali, ma soltanto il come, il quando e il quantum della regressione. In tale situazione la posizione della struttura accreditata è qualificata come diritto soggettivo e la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un rapporto patrimoniale riconducibile allo schema obbligo-pretesa. Il TAR ha precisato che la circostanza che gli atti siano stati adottati all’esito di un procedimento amministrativo non muta la natura della posizione sostanziale, né attribuisce rilievo autoritativo ad atti qualificati come paritetici. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., per l’eventuale riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze maturate. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
"le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali"
La giurisdizione amministrativa esclusiva sui rapporti di concessione di beni o servizi pubblici non comprende le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, nelle quali non venga in rilievo l’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e decadenze.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La sentenza può richiamare, ai fini della motivazione, precedenti conformi relativi alla medesima questione.
Massime di principio
- Le controversie tra aziende sanitarie e strutture private accreditate concernenti esclusivamente la debenza, il quantum, i tempi o le modalità della regressione tariffaria, quando non siano contestati gli atti regionali di programmazione sanitaria e di fissazione dei tetti di spesa, hanno natura patrimoniale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa resta invece configurabile quando la controversia investe l’esercizio del potere autoritativo di programmazione sanitaria, inclusi la determinazione dei tetti di spesa, la rettifica della capacità operativa massima o la ripartizione delle risorse tra attività assistenziali.
- La qualificazione della regressione tariffaria come meccanismo cui le strutture accreditate sono obbligatoriamente sottoposte e la natura paritetica degli atti attuativi comportano che la contestazione dei pagamenti effettuati e delle somme da recuperare sia riconducibile allo schema civilistico obbligo-pretesa.
- La circostanza che gli atti di regressione tariffaria siano adottati all’esito di un procedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla natura di diritto soggettivo della posizione controversa né determina la giurisdizione amministrativa.
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