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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11973/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, ai sensi dell'art. 324 c.p.p., aveva confermato il decreto di sequestro preventivo del 02/11/2021 relativo all'autovettura BMW 420 targa F2635NZ nell'ambito di indagini per appropriazione indebita, autoriciclaggio e altri reati. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p. e contestava la motivazione per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità, ma ha formulato tali censure in modo promiscuo e privo della specificità richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché motivi presentati in parte non consentiti e in parte privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, c.p.p. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza che distingue tra vizio di legge (mancanza assoluta o motivazione meramente apparente), deducibile in cassazione, e vizi quali contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, perseguibili in cassazione solo con il motivo autonomo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e). Poiché il ricorso conteneva censure promiscue e non sufficientemente specifiche, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende per la colpa grave che ha determinato l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 (convertito)

    Si dà atto che il procedimento si svolge secondo le forme previste da tale norma eccezionale; la menzione è procedurale e non incide sul merito della decisione di inammissibilità.

  • art. 324 c.p.p.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari reali presso il Tribunale, sulla quale era basato il ricorso iniziale al Tribunale di Palermo.

  • art. 321, comma 1, c.p.p.

    Richiamato come norma presuntivamente violata dal ricorrente (contestazione della motivazione del provvedimento), ma la Corte ha ritenuto la deduzione formulata in modo non conforme ai limiti di ammissibilità.

  • art. 581, comma 1 c.p.p.

    Richiede specificità nei motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il motivo fosse in parte privo della specificità richiesta.

  • art. 591, comma 1 c.p.p.

    Regola l'atto di impugnazione in Cassazione e i requisiti di specificità; applicata per valutare l'ammissibilità del ricorso.

  • art. 325, comma 1 c.p.p.

    Stabilisce che in tema di riesame delle misure cautelari reali è ammissibile il ricorso per cassazione solo per 'violazione di legge'; la Corte ha enfatizzato che alcuni vizi (es. contraddittorietà) non rientrano in tale nozione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Disciplina il motivo di ricorso per vizio della motivazione (omessa, contraddittoria o manifestamente illogica). La Corte ha richiamato che tali vizi sono eterogenei e richiedono specifica indicazione, non deduzione promiscua.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Menzionato come norma che non può essere utilizzata per eludere i limiti posti dall'art. 606 lett. e) quando si censuri la valutazione della prova e della motivazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Riferimento normativo richiamato dalla Corte in relazione ai limiti sulla censura della motivazione e valutazione della prova; la Corte ha escluso che la generica invocazione di tale norma possa superare i requisiti di specificità.

  • art. 125 e art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamati a titolo di contrasto giurisprudenziale sul perimetro della valutazione della prova e della motivazione; la Corte osserva che certi limiti all'ammissibilità non possono essere aggirati tramite altri motivi.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali a seguito di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata per motivare la condanna alla sanzione pecuniaria dovuta alla colpa grave del ricorrente nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di riesame delle misure cautelari reali il ricorso per Cassazione è ammesso in relazione a 'violazione di legge' (art. 325 c.p.p.); vizi quali contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione richiedono un'apposita doglianza ex art. 606, comma 1, lett. e).
  • Non è consentito dedurre promiscuamente e in modo equivoco vizi diversi della motivazione: il ricorrente deve specificare chiaramente se denuncia omissione, contraddittorietà o manifesta illogicità e indicare le parti della decisione cui la censura si riferisce.
  • La mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente rientrano nelle 'violazioni di legge' e possono giustificare ricorso in Cassazione; le critiche alla valutazione del merito probatorio richiedono una precisa e distinta impostazione motivazionale.
  • La non osservanza dei requisiti di specificità e ammissibilità può determinare l'inammissibilità totale del ricorso e l'imposizione di sanzioni pecuniarie e spese processuali a carico del ricorrente.
  • Per un'efficace impugnazione, è consigliabile: (a) separare i motivi per tipologia (violazione di legge vs vizio di motivazione), (b) indicare esattamente le parti della motivazione censurata, (c) evitare formule generiche o alternative, e (d) valutare rimedi diversi se la contestazione riguarda in massima parte la valutazione probatoria.

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