Cassazione Penale, Sentenza n. 32067/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati, procedibili a querela di parte, sono estinti per remissione di querela: le persone offese hanno rimesso la querela il 14 giugno 2024 e gli imputati hanno accettato la remissione il 18 giugno 2024. In assenza di accordi diversi, le spese del procedimento sono state poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per diffamazione aggravata, formulando sei motivi: 1) eccezione di prescrizione (gennaio 2024); 2) vizio di motivazione nella individuazione di persona offesa anche in ordine a Giovanna Angotti; 3) vizio di motivazione sull'individuazione dei responsabili, sostenendo che i commenti potevano essere postati da terzi che avevano accesso alla pagina Facebook; 4) violazione di legge e mancata valutazione dell'art. 51 c.p. e dell'art. 131-bis c.p., con richiamo al diritto di critica e alla mancanza di natura intimidatoria delle affermazioni; 5) errata applicazione dell'art. 595 c.p. perché le espressioni non avrebbero svelato fatti nuovi essendo noti i debiti dell'aggredito; 6) violazione nella mancata concessione dei benefici di legge nonostante incensuratezza e basso grado di offensività.
Norme richiamate
art. 51 cod. pen.
Invocato dai ricorrenti come causa di scriminante (diritto di critica/legittima difesa) ma non valutato definitivamente dalla Cassazione perché la decisione è stata annullata per estinzione del reato.
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione all'applicabilità di circostanze attenuanti; non esaminato nel merito dalla Cassazione a causa dell'estinzione del reato.
art. 595 cod. pen.
Norma penale sulla diffamazione applicata in primo e secondo grado; i ricorrenti contestavano la sua applicazione sostenendo che le espressioni non rivelavano fatti nuovi o rilevanti.
art. 340 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Cassazione per porre le spese del procedimento a carico dei querelati in assenza di accordi diversi, dovuto all'estinzione per remissione di querela.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte e la persona offesa rimette la querela, il processo penale si estingue anche dopo sentenza di condanna; la Cassazione può annullare senza rinvio per tale causa di estinzione.
- La remissione della querela richiede l'accettazione da parte dell'imputato per produrre l'estinzione del reato; la data di remissione e quella di accettazione sono rilevanti per gli effetti processuali.
- Quando si verifica l'estinzione del reato per remissione, le questioni di merito sollevate dai ricorrenti (vizi di motivazione, applicazione di norme sostanziali o benefici di legge) possono diventare ininfluenti e non essere esaminate dalla Cassazione.
- In assenza di patti diversi tra le parti, le spese del procedimento possono essere poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340 c.p.p.; è quindi rilevante verificare eventuali accordi transattivi che regolino oneri e spese.
- Per casi di diffamazione online, è importante documentare visibilità, recidività, danni effettivi e prove sulla paternità dei post (es. controllo della pagina, responsabilità di chi ha accesso) perché tali elementi condizionano la valutazione della rilevanza penale e l'eventuale concessione di benefici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31944/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31947/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31950/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31953/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31954/2024 del 06/08/2024
- Sentenza penale · 6 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 31955/2024 del 06/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →