Cassazione Penale, Sentenza n. 17844/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato promossa da Kharchenko perché presentata da difensore non munito di valida procura speciale. Il difensore deduceva che era stata allegata una procura speciale sottoscritta e autenticata, che conferiva espressamente il potere di proporre la rescissione ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., e sosteneva che eventuali errori nei numeri di procedimento fossero meri errori materiali desumibili come tali dal testo dell'istanza; la procura, inoltre, avrebbe indicato la sentenza del Tribunale di Frosinone oggetto della domanda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., il difensore debba essere munito di procura speciale autenticata (richiamo al rinvio all'art. 640 c.p.p.); la procura allegata all'istanza era generica, posta su foglio separato e non indicava in modo univoco la sentenza né il numero del procedimento (anzi conteneva numeri diversi), per cui mancava la necessaria determinazione dell'oggetto ai sensi dell'art. 122 c.p.p. La Corte ha pertanto confermato l'inammissibilità della domanda e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 122 cod. proc. pen.
La procura speciale deve avere una determinazione dell'oggetto tale da consentire di ricostruire univocamente la volontà del mandante; la sua genericità o la presenza di riferimenti contrastanti rende la procura invalida rispetto all'impugnazione.
art. 629-bis cod. proc. pen.
La norma sulla rescissione del giudicato rinvia, quanto alla legittimazione formale per il ricorso, alle prescrizioni applicabili alla revisione (art. 640 c.p.p.), con la conseguenza che per la proposizione del ricorso per cassazione in tale materia è richiesta la procura speciale autenticata.
art. 640 cod. proc. pen.
Richiama la necessità della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione nella revisione; tale esigenza formale si estende, per rinvio, anche alla rescissione ex art. 629-bis.
art. 576 cod. proc. pen.
Principio di conservazione degli atti: il mandato può essere considerato valido anche se espresso in forma non rigorosamente sacramentale quando il tenore e la collocazione escludano incertezza sulla volontà; tuttavia tale principio non opera se la procura è generica e contiene riferimenti contraddittori che impediscono di accertare univocamente la volontà.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di condannare il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende; applicata qui per valutata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con condanna al versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Per proporre istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e relativi ricorsi è necessaria la procura speciale autenticata del difensore: l'assenza o la carenza formale della procura determina l'inammissibilità per difetto di legittimazione.
- La procura speciale deve contenere riferimenti univoci e chiari alla sentenza impugnata e al numero del procedimento; riferimenti generici o numeri discordanti possono rendere la procura priva della necessaria determinazione dell'oggetto.
- Il principio di conservazione degli atti può sanare manchevolezze formali solo quando dal tenore e dalla collocazione della procura emerga in modo inequivoco la volontà del mandante; in presenza di ambiguità rilevanti, la sanatoria non opera.
- Errori materiali nei dati (es. numeri di procedimento) possono essere tollerati solo se la volontà di impugnare risulta comunque inequivocabile dal complesso degli atti; è prudente correggere o chiarire immediatamente tali errori al fine di evitare inammissibilità.
- Il mancato rispetto delle formalità richieste può comportare non solo l'inammissibilità del rimedio ma anche condanne per spese processuali e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) quando l'inammissibilità derivi da colpa del ricorrente o del difensore.
- Prassi consigliata: allegare la procura speciale autenticata direttamente all'atto di impugnazione o farla contenere nello stesso documento, indicare espressamente la sentenza e il numero del procedimento e verificare l'assenza di incongruenze prima della presentazione.
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