Sentenza n. 1350/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento - del verbale del 03.12.2025, con il quale il seggio di gara ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura avente ad oggetto Viabilità Zona Nord - “Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SS.PP. 1 e 57”; - della comunicazione di esclusione dalla procedura avente ad oggetto Viabilità Zona Nord – “Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SS.PP. 1 e 57”; - dello stesso verbale di gara prima indicato, nella parte in cui la stazione appaltante ha individuato quale prima classificata la società Geraci Giuseppe Costruzioni s.r.l., proponendo l’aggiudicazione dei lavori in suo favore; - del provvedimento di aggiudicazione in atto non comunicato, non conosciuto dalla ricorrente; - del silenzio rigetto formatosi sulle istanze di riesame in autotutela valevoli quale informativa ricorso avanzate dalla Farel Impianti s.r.l., con le quali è stato richiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione; - ove intervenuta, della verifica dei requisiti, generali e speciali, in capo all’impresa proposta quale aggiudicataria; - della lettera d’invito e del disciplinare di gara, ivi incluso l’art. 15.1 (contenuto della busta telematica A), ove interpretati in senso difforme a quello previsto dalla legge vigente e propugnato con il presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura negoziata per lavori di manutenzione straordinaria della viabilità, nonché proposta di aggiudicazione e ulteriori atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha partecipato alla procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023. Il disciplinare richiedeva, tra la documentazione amministrativa, un'autodichiarazione di iscrizione alla white list della Prefettura di appartenenza. La commissione, rilevata l'assenza della dichiarazione, ha attivato il soccorso istruttorio. La ricorrente ha prodotto una richiesta di rinnovo dell'iscrizione alla white list, ma non ha reso l'autodichiarazione richiesta. È stata quindi esclusa. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della l. 190/2012, del d.P.C.M. 18 aprile 2013 e della circolare ministeriale del 14 agosto 2013, difetto di motivazione ed eccesso di potere per sviamento, travisamento e carenza dei presupposti, sostenendo che la domanda tempestiva di rinnovo e la pendenza del relativo procedimento fossero equipollenti all'iscrizione effettiva. Ha inoltre impugnato la clausola del disciplinare relativa all'autodichiarazione, ritenendola incompatibile con la normativa vigente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. 36/2023. Ha chiesto anche il risarcimento del danno.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha rilevato che il disciplinare richiedeva espressamente un'autodichiarazione di iscrizione alla white list, senza prevedere equipollenti. La ricorrente non aveva prodotto tale dichiarazione né con l'offerta né in sede di soccorso istruttorio, limitandosi a depositare una richiesta di rinnovo, configurabile come aliud pro alio rispetto al documento richiesto. Il Collegio ha aderito all'orientamento secondo cui la sola presentazione della domanda di iscrizione o rinnovo non equivale all'iscrizione effettiva e non produce i medesimi effetti giuridici: il requisito si perfeziona soltanto con la conclusione favorevole del procedimento. Inoltre, la documentazione prodotta non dimostrava né con certezza l'avvenuta presentazione dell'istanza né la sua tempestività, poiché mancavano numero di protocollo e data certa; la mera indicazione di un procedimento di aggiornamento non consentiva di verificare il rispetto del termine di almeno trenta giorni prima della scadenza, necessario a evitare soluzione di continuità. La ricorrente era quindi priva del requisito sostanziale al momento della scadenza per la presentazione delle offerte. Il TAR ha affermato che l'iscrizione alla white list costituisce requisito generale di partecipazione e che la sua mancanza comporta l'esclusione, riconducibile all'art. 94, comma 2, d.lgs. 36/2023, senza violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. La censura contro la clausola del disciplinare è stata ritenuta generica; la clausola, anzi, semplificava gli adempimenti consentendo al concorrente effettivamente titolato di attestare il requisito mediante autodichiarazione. Anche il richiamo al principio del risultato è stato ritenuto infondato, poiché la clausola perseguiva proprio il miglior esito della procedura attraverso la verifica sostanziale del requisito e la semplificazione documentale. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 3.000 per ciascuna delle parti resistenti, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
Disciplina la procedura negoziata utilizzata per l'affidamento dei lavori.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante.
art. 1, commi 52 e 53, l. 190/2012
Istituisce il sistema della white list e individua le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa; l'iscrizione costituisce requisito per la partecipazione alle gare relative a tali attività.
art. 5, comma 1, d.P.C.M. 18 aprile 2013
almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione
La presentazione tempestiva della domanda di rinnovo, entro il termine indicato, è necessaria per evitare soluzione di continuità tra due provvedimenti di iscrizione; nel caso concreto tale tempestività non è stata provata.
art. 94, comma 2, d.lgs. 36/2023
La mancata iscrizione alla white list, per effetto dell'equiparazione prevista dalla normativa antimafia, integra una causa di esclusione quale requisito generale di partecipazione.
art. 10, comma 1, d.lgs. 36/2023
I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice
Il principio di tassatività non impedisce l'esclusione per mancata iscrizione alla white list, poiché tale causa è riconducibile a una previsione del codice mediante il meccanismo legale di equiparazione.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato non consente di prescindere dal possesso sostanziale dei requisiti di partecipazione; nel caso concreto è stato attuato mediante una clausola che semplificava la prova documentale attraverso l'autodichiarazione.
Massime di principio
- La sola presentazione della domanda di iscrizione o di rinnovo nella white list non equivale all'iscrizione effettiva e non produce i medesimi effetti giuridici; il requisito si perfeziona soltanto con la conclusione favorevole del procedimento prefettizio, salvo il diverso regime conseguente alla prova di una domanda di rinnovo tempestivamente presentata nei termini previsti dalla normativa.
- L'iscrizione alla white list costituisce requisito generale di partecipazione alle gare relative alle attività esposte al rischio di infiltrazione mafiosa; la sua mancanza comporta l'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 94, comma 2, d.lgs. 36/2023, senza violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
- Quando la lex specialis richiede espressamente un'autodichiarazione del possesso del requisito, la produzione di un documento diverso, quale la domanda di rinnovo dell'iscrizione, costituisce aliud pro alio e non assolve l'obbligo documentale, se il concorrente non dimostra il possesso sostanziale del requisito secondo le modalità prescritte.
- La tempestività della domanda di rinnovo della white list deve essere provata con documentazione idonea, recante elementi certi quali data e protocollo; la mera risultanza di un procedimento di aggiornamento in corso non dimostra né la data di presentazione né il rispetto del termine necessario a evitare la soluzione di continuità dell'iscrizione.
- Il principio del risultato nelle procedure di gara non prevale sull'obbligo di verificare il possesso sostanziale dei requisiti generali; una clausola che consenta di dimostrare tale possesso mediante autodichiarazione può costituire una semplificazione coerente con il principio del risultato.
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