Sentenza n. 5018/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente formatosi sull’istanza di accesso del 3 marzo 2026, volta a ottenere copia del provvedimento di sospensione del rateo di febbraio 2026 e degli eventuali atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dall’INPS l’accoglimento della domanda di prestazione universale e il pagamento di tre ratei, ma il pagamento del rateo relativo a febbraio 2026 veniva sospeso per verifiche istruttorie. Dopo avere ricevuto dall’INPS, tramite PEC del 2 marzo 2026, la comunicazione secondo cui il pagamento era sospeso in attesa dell’esito delle verifiche, la ricorrente presentava un’istanza di accesso documentale per ottenere l’ostensione del provvedimento formale di sospensione e degli eventuali atti connessi. Deduceva la violazione degli artt. 2 e 24, comma 7, della l. 241/1990, del diritto di difesa e dei principi di trasparenza, sostenendo che la sospensione fosse priva di un provvedimento formale espresso e motivato, di sottoscrizione identificabile e dell’indicazione dei termini e dell’autorità cui proporre ricorso. Chiedeva quindi l’annullamento del silenzio-rigetto, l’accertamento dell’obbligo dell’INPS di provvedere e del proprio diritto di accesso. Nel giudizio veniva inoltre in rilievo la pendenza, davanti al giudice ordinario, di un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. volto a ottenere il pagamento dell’assegno di assistenza.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto lo stralcio delle memorie e della documentazione depositate dall’INPS dopo il passaggio della causa in decisione, non essendosi instaurato il necessario contraddittorio. Nel merito ha tuttavia respinto il ricorso perché manifestamente infondato. Il Collegio ha rilevato che la sospensione del rateo era stata comunicata alla ricorrente tramite PEC del 2 marzo 2026 e risultava motivata con riferimento alle verifiche istruttorie in corso. Ha inoltre osservato che la sospensione incideva su una posizione di diritto soggettivo e che la relativa contestazione era stata correttamente proposta davanti al Tribunale ordinario di Napoli. L’azione di accesso non può essere utilizzata per ottenere dalla pubblica amministrazione la formazione di nuovi documenti, l’integrazione della motivazione o la correzione dei vizi formali del provvedimento già comunicato. L’accesso documentale consente esclusivamente l’ostensione e il rilascio di copie di documenti già formati e detenuti dall’amministrazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese. È stata inoltre dichiarata definitivamente inammissibile la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, in ragione della manifesta infondatezza della pretesa di utilizzare strumentalmente l’accesso per integrare il provvedimento di sospensione.
Norme richiamate
art. 34 d.lgs. 29/2024
La disposizione è richiamata quale base della domanda di prestazione universale della ricorrente.
art. 36, comma 5, d.lgs. 29/2024
La disposizione è richiamata in relazione all’opzione della beneficiaria di destinare l’assegno di assistenza alla remunerazione del lavoro di cura svolto da lavoratori domestici.
art. 2 l. 241/1990
La ricorrente lo invoca a sostegno dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento relativo all’istanza di accesso; il ricorso è però respinto.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
La ricorrente lo richiama in ragione delle finalità difensive dell’istanza di accesso; il giudice esclude che tale finalità consenta di ottenere la formazione o l’integrazione di documenti non già esistenti.
art. 25 l. 241/1990
Il rimedio è utilizzabile esclusivamente per ottenere l’ostensione o il rilascio di copie di documenti già formati e detenuti dalla pubblica amministrazione.
art. 116 c.p.a.
L’azione in materia di accesso è stata ritenuta infondata perché diretta, in concreto, a ottenere l’integrazione della motivazione e la correzione dei vizi formali di un provvedimento già comunicato.
art. 700 c.p.c.
È richiamato con riguardo al giudizio cautelare instaurato davanti al giudice ordinario per ottenere il pagamento dell’assegno di assistenza, trattandosi di controversia relativa a una posizione di diritto soggettivo.
art. 126, comma 3, d.P.R. 115/2002
Attribuisce al collegio lo scrutinio sulla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando la commissione non abbia provveduto definitivamente.
art. 74 d.P.R. 115/2002
Il giudice lo applica escludendo l’ammissione al gratuito patrocinio per la manifesta infondatezza della domanda proposta.
Massime di principio
- L’azione di accesso documentale consente esclusivamente di ottenere l’ostensione o il rilascio di copie di documenti già formati e detenuti dalla pubblica amministrazione; non può essere utilizzata per imporre all’amministrazione di creare nuovi atti o documenti.
- L’accesso documentale non può essere strumentalmente esercitato per ottenere l’integrazione della motivazione, la regolarizzazione formale o la correzione dei vizi di un provvedimento già comunicato all’interessato.
- Quando l’amministrazione abbia comunicato all’interessato la sospensione di una prestazione indicando che essa dipende da verifiche istruttorie in corso, la contestazione della legittimità sostanziale della sospensione deve essere proposta mediante gli strumenti processuali appropriati e non può essere trasformata in una domanda di accesso volta a ottenere un diverso o ulteriore provvedimento.
- La finalità difensiva dell’accesso, anche ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. 241/1990, amplia la tutela conoscitiva nei limiti dei documenti esistenti, ma non consente di ottenere la formazione o la rielaborazione dell’atto amministrativo.
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