Cassazione Penale, Sentenza n. 4021/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto quattro motivi di impugnazione: 1) nullità dell'ordinanza per omesso rilascio alla difesa della registrazione audio dell'intercettazione progr. 2312 R.i.t. 652/19, elemento probatorio principale rispetto al capo 48) (estorsione); 2) carenza di gravi indizi per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), con contestazione dell'assenza di prove della esistenza effettiva del sodalizio e della concreta inserzione di Accorinti (assenza di indicazioni da collaboratori, rapporti non provati con altri indagati, natura lecita del denaro trovato); 3) insufficienza della gravità indiziaria rispetto all'estorsione (capo 48), atteso che il coinvolgimento di Accorinti emerge marginalmente da una conversazione e non risulterebbe che abbia partecipato o fosse consapevole dell'estorsione; 4) errata qualificazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa: il contributo economico al fratello detenuto non sarebbe sufficiente, di per sé, a dimostrare che il reato fosse finalizzato ad agevolare l'associazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. Motivazioni principali: 1) il mancato rilascio delle registrazioni audio utilizzate a fondamento della gravità indiziaria (progr. 2312) determina una nullità di ordine generale, a regime intermedio (art. 178, lett. c), cod. proc. pen.), che travolge la pronuncia del tribunale del riesame ma non annulla retroattivamente l'ordinanza genetica; la Corte afferma il diritto della difesa, dopo l'adozione della misura cautelare, all'accesso e all'estrazione di copia delle registrazioni rilevanti e che la richiesta di ascolto non deve dipendere dalla esplicita indicazione della finalità processuale (riesame); 2) l'annullamento parziale per la questione delle intercettazioni assorbe e ridimensiona gli elementi a sostegno dell'accusa di associazione mafiosa: il rinvenimento di €6.800 non sequestrati non prova di per sé proventi del reato né un ruolo di "cassiere"; il contributo in favore del solo fratello detenuto non è, senza ulteriori elementi, indice sufficiente di adesione stabile al sodalizio; il Tribunale del riesame dovrà inoltre chiarire il ruolo concreto e il contributo causale di Accorinti rispetto all'estorsione e all'eventuale partecipazione associativa. Conseguenza: annullamento con rinvio per nuovo giudizio, con indicazioni su onere motivazionale del giudice di riesame.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La Corte richiama che per la partecipazione all'associazione mafiosa è necessario dimostrare un "inserimento stabile" e un apporto funzionale al sodalizio; elementi isolati (contributo a un solo detenuto, rinvenimento di denaro non sequestrato) non sono, di per sé, sufficienti a provare la partecipazione.
art. 291, comma 1 cod. proc. pen.
Obblighi del pubblico ministero in materia di atti d'indagine e necessità che le prove rilevanti siano rese disponibili alla difesa; rilevanza nel quadro del diritto di difesa dopo l'adozione della misura cautelare.
art. 293, comma 3 cod. proc. pen.
Disciplina del deposito delle trascrizioni sommarie delle intercettazioni e della disponibilità per la difesa; la Corte interpreta la norma come funzionale al diritto della difesa di ottenere copia delle registrazioni ritenute rilevanti ai fini cautelari.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato come nullità di ordine generale, a regime intermedio, l'omesso rilascio delle registrazioni audio utilizzate per la misura cautelare, con effetti limitati alla fase dell'impugnazione cautelare.
art. 191 cod. proc. pen.
La Corte precisa che l'omesso rilascio delle registrazioni non produce l'inutilizzabilità ex art. 191 in senso assoluto, ma dà luogo alla nullità di cui all'art. 178 con effetti sulla decisione del riesame.
Massime di principio
- Dopo l'adozione di una misura cautelare, la difesa ha diritto all'accesso e all'estrazione di copia delle registrazioni audio delle intercettazioni ritenute rilevanti dal pubblico ministero; il rifiuto o il ritardo ingiustificato può determinare nullità della successiva decisione di riesame.
- La richiesta di accesso alle intercettazioni non deve necessariamente esplicitare la finalità 'proposizione del riesame': l'esigenza difensiva è in re ipsa dopo l'adozione della misura cautelare.
- La nullità per omesso rilascio delle registrazioni è di ordine generale e incide sulla pronuncia del tribunale del riesame, ma non annulla automaticamente l'ordinanza cautelare genetica in via retroattiva; il giudice dovrà rinnovare la valutazione senza le intercettazioni non fornite.
- Il mero rinvenimento di denaro in abitazione, se non sequestrato e non collegato in modo adeguato a reati, non costituisce automaticamente prova di proventi illeciti né indice sufficiente per qualificare un ruolo operativo all'interno di un'associazione mafiosa.
- Il contributo economico a favore di un familiare detenuto, preso isolatamente, è un elemento indiziario debole per dimostrare adesione stabile a un sodalizio mafioso e necessita di elementi ulteriori che attestino la messa a disposizione per fini associativi.
- Quando l'accusa fonda la gravità indiziaria soprattutto su alcune intercettazioni, il giudice di riesame deve motivare esplicitamente il ruolo e il contributo causale dell'imputato rispetto ai fatti contestati; in mancanza, la motivazione è insufficiente e il provvedimento è vulnerabile.
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