Sentenza n. 1465/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento di Autostrade per l’Italia, -OMISSIS- del 27.05.2025, notificato in data 28.05.2025 avente ad oggetto “Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023” con cui si disponeva l’aggiudicazione dell’appalto in favore dei seguenti Operatori economici: quota di lotto pari al 33% del Lotto “6” in favore dell’Operatore economico Consorzio ordinario -OMISSIS- S.r.l. (Mandataria) – -OMISSIS- (Mandante) – -OMISSIS- S.r.l. (Mandante) – -OMISSIS- (Mandante) (C.F./P.I. -OMISSIS-) per l’importo di € 16.906.995,28, di cui € 4.564.888,73 per oneri della sicurezza, con un ribasso unico percentuale offerto pari al 25,81 % e quota di lotto pari al 25% del Lotto “6” in favore dell’Operatore economico RTI -OMISSIS- (Mandataria) – -OMISSIS- (Mandante) –-OMISSIS- (Mandante) – -OMISSIS- Srl (Mandante) (C.F./P.IVA. -OMISSIS-) per l’importo di € 12.808.329,76, di cui € 3.458.249,03 per oneri della sicurezza, con un ribasso unico percentuale offerto pari al 30,523% b) del verbale n. 31 – seduta riservata del 03.03.2025, se ed in quanto lesivo, di cui si è venuti a conoscenza a seguito di apposita istanza di accesso agli atti evasa dalla S.A. solo in data 25.06.25; c) del verbale n. 32 – seduta pubblica del 07.03.2025, se ed in quanto lesivo, di cui si è venuti a conoscenza a seguito di apposita istanza di accesso agli atti evasa dalla S.A. solo in data 25.06.25; d) del documento “valutazione offerta anomale” di Autostrade per l’Italia con cui sono stati esaminati i giustificativi presentati dall’o.e. RTI -OMISSIS-, di cui si è venuti a conoscenza a seguito di apposita istanza di accesso agli atti evasa dalla S.A. solo in data 25.06.25; e) in ogni caso di tutti i verbali di gara della Commissione Ministeriale relativi al lotto “6” inerenti la valutazione dell’offerta tecnica ed economica presentata dall’o.e. RTI -OMISSIS-, se ed in quanto lesivi, di cui si è venuti a conoscenza a seguito di apposita istanza di accesso agli atti evasa dalla S.A. solo in data 25.06.25; f) dei verbali del Seggio di gara relativi al lotto “6”, inerenti la valutazione dell’offerta tecnica ed economica presentata dall’o.e. RTI -OMISSIS-, se ed in quanto lesivi, di cui si è venuti a conoscenza a seguito di apposita istanza di accesso agli atti evasa dalla S.A. solo in data 25.06.25; g) per quanto occorra, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico; l) per l’accertamento del diritto dell’A.T.I. ricorrente ad ottenere il 3° posto in graduatoria e, dunque, l’aggiudicazione della commessa per una quota pari al 25% del Lotto “6”; m) per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove eventualmente stipulato; i) in via subordinata per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati; l) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque incidente negativamente sugli interessi del raggruppamento ricorrente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 30 luglio 2025: per l’annullamento a) verbale della “Struttura dedicata” n.6 del 20.3.2025; b) provvedimento con il quale è stato attivato il soccorso istruttorio sulla base del verbale del 20.3.2025; c) verbale della “Struttura dedicata” n.8 del 4.4.2025; d) provvedimento con il quale è stato attivato il soccorso istruttorio sulla base del verbale del 4.4.2025; e) verbale della “Struttura dedicata” n. 12 del 17.4.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione delle quote del Lotto 6 dell’accordo quadro e atti di gara relativi alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica del RTI terzo classificato
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La procedura riguardava un accordo quadro multioperatore per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie, con aggiudicazione alle tre migliori offerte. Il RTI ricorrente, quarto classificato, ha impugnato l’aggiudicazione nella parte in cui una quota del 25% del Lotto 6 era stata assegnata al RTI controinteressato, deducendo l’illegittima attribuzione del punteggio massimo per il criterio OT-A.2, relativo all’organigramma del personale dedicato all’accordo quadro, nonché l’inattendibilità economica dell’offerta per l’asserita irrisorietà dei costi del personale. Il RTI controinteressato ha proposto ricorso incidentale per ottenere l’esclusione del ricorrente principale, contestando: l’ammissibilità del soccorso istruttorio utilizzato per chiarire le quote di esecuzione e le categorie SOA; la possibilità di una seconda richiesta di chiarimenti; e l’omessa esclusione per carenza dei requisiti morali e di condotta, in relazione a una condanna penale riguardante un soggetto apicale. Il ricorrente principale ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al terzo posto e all’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, ritenendo che le censure riguardassero le concrete modalità di applicazione del criterio OT-A.2 e non la sostituzione di valutazioni soggettive al criterio di gara. Nel merito ha accolto il ricorso principale. Il criterio OT-A.2 misurava l’impegno di personale mediante il valore IR, calcolato in base al numero delle risorse e alla durata dell’impiego, con attribuzione del punteggio massimo al maggior valore Rsi. Il RTI controinteressato aveva dichiarato 206 risorse impiegate per 48 mesi, ottenendo il punteggio massimo, ma aveva indicato costi mensili estremamente contenuti per numerose figure, mentre in sede di verifica dell’anomalia aveva precisato che solo 10 unità erano stabilmente impiegate a tempo pieno e che le altre erano destinate solo parzialmente o occasionalmente all’appalto. Il Collegio ha ritenuto che il valore TM dovesse riflettere l’effettivo impegno temporale della risorsa e non la mera disponibilità nominale per tutta la durata contrattuale. L’indicazione di 48 mesi per risorse destinate a prestazioni minime o sporadiche aveva artificialmente gonfiato il valore IR e viziato l’attribuzione del punteggio. Il vizio, tuttavia, non è stato qualificato come insostenibilità economica o offerta in perdita: i costi erano coerenti con l’impiego parziale delle risorse, ma non con la valorizzazione tecnica effettuata. L’amministrazione dovrà quindi rivalutare la congruità e l’attendibilità dell’offerta tecnica e rideterminare il punteggio. Sono state respinte le domande di immediato subentro, risarcimento e declaratoria di inefficacia del contratto, poiché la riedizione del potere conserva margini di discrezionalità. Il ricorso incidentale è stato respinto. Il soccorso istruttorio era legittimo perché chiariva dichiarazioni già presenti, relative alle quote di esecuzione, senza modificare l’impegno negoziale; la seconda richiesta era consentita dal disciplinare, poiché la prima risposta, pur non pienamente esaustiva, non era inesistente e consentiva ulteriori precisazioni. Quanto ai requisiti morali, l’ammissione alla gara poteva costituire motivazione implicita della valutazione favorevole della stazione appaltante; inoltre non sussisteva un obbligo generale di aggiornare l’amministrazione sugli sviluppi successivi alla condanna, quando consistenti nella sola impugnazione della sentenza e non incidenti sul quadro fattuale già valutato. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023
Richiamato quale base normativa della comunicazione di aggiudicazione impugnata.
art. 95 d.lgs. 36/2023
Rileva per la contestazione dei requisiti morali e di condotta; il giudice esclude che la mera impugnazione della sentenza di condanna imponesse un nuovo aggiornamento della stazione appaltante, in assenza di fatti nuovi rilevanti.
art. 94 d.lgs. 36/2023
Richiamato per delimitare l’obbligo di comunicare nuovi sviluppi: l’aggiornamento è necessario quando emergano circostanze nuove rilevanti o incidenti sui fatti già valutati, non per la mera impugnazione della condanna.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- Quando un criterio tecnico di gara attribuisce punteggio in funzione dei mesi-uomo o di un analogo parametro temporale, la durata dell’impiego deve rappresentare l’effettivo impegno della risorsa nell’esecuzione dell’appalto e non la mera disponibilità nominale per tutta la durata contrattuale.
- È illegittima la valorizzazione, ai fini del punteggio tecnico, di un numero di risorse formalmente impegnate per l’intera durata dell’appalto quando l’organizzazione e i costi dichiarati dimostrano che tali risorse sono destinate a un impiego soltanto parziale, occasionale o minimale; ciò determina un artificioso incremento del parametro valutativo.
- La discordanza tra l’organigramma tecnico offerto e i costi del personale non comporta necessariamente l’insostenibilità economica o la formulazione dell’offerta in perdita: può integrare, invece, un vizio autonomo della valutazione tecnica quando i costi risultino coerenti con l’impiego parziale delle risorse ma non con la durata dell’impiego dichiarata ai fini del punteggio.
- Il soccorso istruttorio è ammissibile per chiarire e disaggregare dichiarazioni già rese in gara, anche relative alle quote di esecuzione e alle categorie SOA, purché non comporti l’introduzione di nuove quote, la modifica dell’offerta o dell’impegno negoziale originario.
- La stazione appaltante può attivare una seconda richiesta di chiarimenti quando la prima risposta non sia inesistente, ma risulti non pienamente esaustiva e consenta comunque di instaurare un contraddittorio sulle irregolarità documentali, nei limiti previsti dalla lex specialis.
- Quando la stazione appaltante ritiene non ostativa una vicenda professionale o penale comunicata dal concorrente, la motivazione favorevole può risultare implicitamente dall’ammissione alla gara; non sussiste, inoltre, un obbligo generale di aggiornamento sugli sviluppi successivi se questi consistono nella sola impugnazione della condanna e non modificano il quadro fattuale già valutato.
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