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Sentenza

Sentenza del 09/09/2016 n. 17829 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - Obbligo d'interpello del contribuente - Disciplina ex art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000 - Applicabilità a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che l'Ufficio non fosse obbligato a comunicare alla contribuente la riduzione del credito d'imposta e a richiedere documentazione integrativa, poiché la dichiarazione dei redditi riguardava l'anno d'imposta 1991, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 e delle successive modifiche normative. La controversia riguardava il rimborso parziale di un credito d'imposta: l'Ufficio aveva riconosciuto soltanto una parte dell'importo richiesto, contestando la documentazione relativa alle ritenute subite sugli interessi bancari, senza invitare la contribuente a fornire chiarimenti o documenti mancanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'illegittimità del mancato rimborso della parte residua del credito. Ha stabilito che l'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, avendo natura procedimentale e precettiva, si applica immediatamente alle attività dell'Amministrazione finanziaria svolte dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a periodi d'imposta anteriori. Poiché il rimborso parziale era stato disposto nel 2004 e sussistevano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, l'Ufficio avrebbe dovuto invitare la contribuente a produrre la documentazione mancante, concedendo un termine non inferiore a trenta giorni. L'omissione di tale invito rende nullo il provvedimento di riduzione o diniego del rimborso. Le spese del giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente [...] a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

    L'obbligo di interlocuzione preventiva opera quando la liquidazione della dichiarazione presenta incertezze rilevanti o determina un rimborso inferiore a quello richiesto. La norma ha natura procedimentale e si applica immediatamente agli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore, anche se riferiti a periodi d'imposta precedenti. La sua violazione comporta la nullità del provvedimento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter

    Le procedure di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni devono rispettare gli obblighi di comunicazione e interlocuzione previsti dalla disciplina applicabile, soprattutto quando l'Amministrazione disconosce elementi dichiarati dal contribuente o riduce un credito richiesto a rimborso.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 13 e 16

    Le disposizioni sono state richiamate dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la non applicabilità degli obblighi di comunicazione a una dichiarazione relativa a un periodo anteriore; tale tesi è stata respinta dalla Corte.

  • D.Lgs. 8 marzo 2001, n. 32, art. 1

    La norma è stata considerata nel quadro delle modifiche agli obblighi di comunicazione relativi alla liquidazione delle dichiarazioni, ma non ha impedito l'applicazione immediata dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente agli atti compiuti dopo la sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria riduce un rimborso richiesto o disconosce un elemento rilevante della dichiarazione a causa di documentazione ritenuta insufficiente, deve normalmente instaurare un contraddittorio preventivo e chiedere chiarimenti o documenti integrativi.
  • L'obbligo di interpello o comunicazione previsto da una norma procedimentale si applica agli atti compiuti dopo l'entrata in vigore della norma, anche se il periodo d'imposta oggetto del controllo è precedente, salvo una specifica disciplina transitoria contraria.
  • La mancata interlocuzione preventiva, nei casi previsti dall'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, può determinare la nullità del provvedimento di diniego o riduzione del rimborso.
  • La garanzia procedimentale opera in particolare quando non si tratta di una mera correzione automatica e incontrovertibile, ma sussistono incertezze rilevanti o è necessaria una valutazione della documentazione del contribuente.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data dell'attività dell'Ufficio, la presenza di una richiesta di chiarimenti, la rilevanza dell'elemento contestato e l'eventuale riduzione del rimborso, poiché l'assenza dell'invito può costituire un vizio decisivo dell'atto.

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