Sentenza del 05/02/2015 n. 1002 - Comm. Trib. Prov. Milano
CONCESSIONI GOVERNATIVE SULLE UTENZE TELEFONICHE - PRESUPPOSTO POST MODIFICA ART. 318 DPR 156/73 - Abrogazione implicita della tassa- Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il presupposto della tassa non deriva esclusivamente dall’art. 318 del d.P.R. 156/1973, ma dall’art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 641/1972, che è rimasto applicabile. La tassa, inoltre, è dovuta anche dai Comuni, poiché essi non sono inclusi tra i soggetti esonerati dall’art. 13-bis del d.P.R. 641/1972. È stata quindi esclusa l’abrogazione implicita della tassa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della tassa sulle utenze telefoniche, sostenendo che le modifiche intervenute sull’art. 318 del d.P.R. 156/1973 ne avessero determinato l’abrogazione implicita o comunque eliminato il presupposto impositivo. La questione riguardava anche l’applicabilità della tassa ai Comuni.
Norme richiamate
Art. 318 d.P.R. 156/1973
Le modifiche apportate alla disposizione non hanno comportato l’abrogazione implicita della tassa di concessione governativa sulle utenze telefoniche.
Art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 641/1972
Costituisce il fondamento normativo del presupposto della tassa sulle utenze telefoniche.
Art. 13-bis d.P.R. 641/1972
Individua i soggetti esonerati dalla tassa. Poiché i Comuni non sono espressamente inclusi nell’elenco, non possono beneficiare dell’esenzione.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 23052/2012
Conferma che la tassa è dovuta anche dai Comuni e che le modifiche all’art. 318 del d.P.R. 156/1973 non hanno eliminato il tributo.
Massime di principio
- La modifica o l’abrogazione di una disposizione collegata a un tributo non comporta automaticamente l’estinzione dell’obbligazione fiscale, se il presupposto impositivo continua a essere previsto da un’altra norma vigente.
- Per stabilire se un ente pubblico è esonerato da una tassa occorre verificare l’elenco normativo delle esenzioni: in assenza di un’esenzione espressa, l’ente resta soggetto al tributo.
- L’abrogazione implicita deve essere accertata con cautela e richiede un’incompatibilità effettiva tra la norma successiva e quella precedente, non la mera modifica di una disposizione collegata.
- In controversie analoghe sulle utenze telefoniche, il riferimento principale deve essere il presupposto previsto dall’art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 641/1972 e l’elenco delle esenzioni dell’art. 13-bis.
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