Cassazione Civile, Ordinanza n. 20886/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso effettuata dalla società ricorrente e dell’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente. In applicazione dell’art. 391 c.p.c., ha quindi dichiarato estinto il ricorso. Le spese sono risultate compensate integralmente per effetto dell’accordo tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia proveniva da un decreto del Tribunale di Vicenza emesso in un procedimento relativo a una procedura fallimentare. La società poi ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro tale decreto. Prima della decisione, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 10 febbraio 2025; la controparte ha accettato la rinuncia e le parti hanno concordato la compensazione integrale delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte determina l’estinzione del processo.
- Quando le parti concordano la compensazione integrale delle spese in sede di rinuncia, la Corte prende atto dell’accordo e non provvede oltre sul merito della controversia.
Come è indicizzato
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