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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22761/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite e, ritenendo cessata la materia del contendere, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restassero a carico di chi le aveva anticipate, in conformità al regime della definizione fiscale agevolata e al precedente richiamato in motivazione.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e, in parte, confermato l'annullamento parziale dell'atto sanzionatorio con cui era stata disposta la cancellazione di un ente dall'Anagrafe Unica delle ONLUS solo a decorrere dal 1 gennaio 2011 e non dal 2004. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha comunicato che la controversia era stata definita dal contribuente mediante adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, depositando la domanda di definizione e la quietanza del pagamento. Non risultava presentata istanza di trattazione entro il termine previsto e non era stato notificato alcun diniego della definizione entro il 31 luglio 2020.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    Le controversie definibili non sono sospese salvo richiesta del contribuente; se viene depositata la domanda di definizione e il pagamento dovuto, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 ed è impugnabile nei termini indicati dalla norma.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    In mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il processo è dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

  • l. n. 136 del 2018

    Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata ai fini della definizione agevolata della lite.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, una volta perfezionata con il deposito della domanda e del pagamento dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e conduce all'estinzione del giudizio.
  • Quando la lite tributaria è definita ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e non viene presentata istanza di trattazione nel termine previsto, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo.
  • Nelle controversie estinte per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate e non sono oggetto di autonoma liquidazione giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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