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Sentenza

Sentenza n. 769/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord - Sez. Lavoro n. 1304/2024, nel giudizio recante n. RG 9921/2021, pubblicata in data 13.03.2024.

Giustizia amministrativa202504485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 1304/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 1304/2024, che aveva accertato il suo diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 8.300,15, oltre interessi legali, a titolo di differenze retributive. La sentenza non è stata impugnata ed è divenuta definitiva; è stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non ha eseguito il giudicato. Il ricorrente ha domandato anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, avesse immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, obbligata a conseguire concretamente al ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudicato. Ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di corrispondere le differenze retributive dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà insediarsi su istanza del ricorrente e assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, o a quello effettuato dal commissario ad acta. L'insediamento del commissario non priva l'Amministrazione del potere di adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, di imporre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione consente di proporre il giudizio di ottemperanza in caso di persistente inadempimento.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 669/1996

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme o il riconoscimento di una posizione giuridica, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il giudicato sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria e non risulti l'adempimento dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'esecuzione spontanea o commissariale.
  • La nomina o l'insediamento del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità continua a decorrere fino all'effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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