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Sentenza

Sentenza n. 96/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza numero 9/2025 emessa in data 15 Gennaio 2025 dal Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro ;

Giustizia amministrativa202500718

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, n. 9/2025, recante il riconoscimento del beneficio della carta del docente e la condanna al pagamento delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità del credito. La ricorrente ha inoltre chiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le eventuali somme già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. È stata invece respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudicato posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    L'indennizzo richiesto per l'inosservanza o il ritardo nell'esecuzione è stato negato in assenza di particolari motivi per dubitare dell'adempimento e poiché la nomina del commissario ad acta è stata ritenuta misura acceleratoria sufficiente.

  • art. 93 c.p.c.

    La condanna alle spese è stata distratta in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale notificato all'amministrazione sia divenuto definitivo e siano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere integralmente entro un termine prefissato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta, subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, costituisce una misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato e può rendere non necessario il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in assenza di particolari ragioni di ritardo ulteriore.
  • Quando l'inadempimento dell'amministrazione sussiste al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, l'amministrazione soccombente deve essere condannata alle spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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