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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36387/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 18/01/2022 che aveva riformato la sentenza di primo grado riconoscendo circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena per plurimi fatti di usura aggravata. ZINFOLLINO deduce: (i) illegittimità delle intercettazioni ambientali per mancanza del requisito dei gravi indizi e perché effettuate in luoghi riconducibili alla privata dimora; (ii) vizio di motivazione e violazione dell'art. 500 c.p.p. sul calcolo del tasso usurario e mancata rinnovazione delle perizie trascrittive e contabili; (iii) omessa e illogica motivazione sulle aggravanti di cui all'art. 644, comma 5, nn. 3 e 4 c.p.; (iv) vizio nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (art. 133 e 69 c.p.). IMPERIALE deduce: (i) omessa motivazione sulle aggravanti previste dall'art. 644, comma 5, nn. 3 e 4 c.p.; (ii) vizio nella determinazione della pena e mancata considerazione dei motivi aggiunti che avrebbero dovuto mitigare la sanzione.

La decisione

Per ZINFOLLINO: il ricorso è in parte fondato e in parte inammissibile. Sono dichiarati inammissibili i motivi relativi alle intercettazioni e alla mancata rinnovazione delle perizie (motivi ritenuti inesistenti o non sindacabili in Cassazione). Fondato parzialmente il motivo relativo all'aggravante dell'aver commesso il reato in danno di chi si trova in stato di bisogno: la Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello apodittica rispetto a cinque capi (c, d, i, k, s) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale aggravante per quei capi, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio su quel punto. Restano invece confermate le statuizioni sugli altri profili e dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità verso Zinfollino per il resto. Per IMPERIALE: il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza d'interesse e per questioni non consentite in sede di legittimità; il ricorrente è condannato alle spese e a pagare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Complessivamente il principale esito favorevole è per la parte resistente, con una limitata riammissione del giudizio per Zinfollino solo su specifici capi relativi all'aggravante dello stato di bisogno.

Norme richiamate

  • art. 266 cod. proc. pen.

    richiamato tra le norme processuali attinenti all'autorizzazione delle intercettazioni; la Cassazione ricorda che il decreto autorizzativo deve documentare esigenze investigative concrete ma senza richiedere valutazione probatoria definitiva

  • art. 271 cod. proc. pen.

    richiamato come norma del codice di procedura penale in materia di intercettazioni e limiti procedurali, con valutazione conforme ai principi giurisprudenziali citati

  • art. 267 cod. proc. pen.

    norma sui presupposti per l'adozione del provvedimento autorizzatorio delle intercettazioni; la Corte precisa che il requisito dei 'gravi indizi' va inteso come valutazione di serietà delle ipotesi delittuose e non come valutazione probatoria definitiva

  • art. 614 cod. pen.

    citato nel contesto delle intercettazioni effettuate in luoghi riconducibili alla privata dimora; la Corte valuta la legittimità in base alla concretezza degli elementi indicati nel decreto autorizzativo

  • art. 500 cod. proc. pen.

    richiamato con riferimento alle sommarie informazioni testimoniali; la Corte osserva che l'acquisizione di tali informazioni non risulta disposta dai giudici di merito, rendendo aspecifica la censura

  • art. 603 cod. proc. pen.

    menzionato nella doglianza sulla mancata rinnovazione delle perizie trascrittive e contabili; la Corte ricorda che la rinnovazione in appello è necessaria solo se il giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti

  • art. 644, comma 5, nn. 3 e 4 cod. pen.

    norma sulle aggravanti del reato di usura: n.3 danno a chi si trova in stato di bisogno, n.4 danno a chi esercita attività imprenditoriale/professionale/artigianale; la Corte conferma che la circostanza aggravante n.4 è integrata dalla sola qualità di imprenditore della vittima, mentre la n.3 richiede motivazione puntuale e specifica quando dedotta in relazione a singoli capi

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato in relazione al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto assorbita la questione perché l'eventuale modifica dell'aggravante dello stato di bisogno può modificare il bilanciamento complessivo

  • art. 69 cod. pen.

    richiamato congiuntamente all'art. 133 in tema di riconoscimento e prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti; la Corte ha applicato i principi di bilanciamento tenendo conto degli effetti pratici sul trattamento sanzionatorio

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    richiamato per il principio che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello costituisce vizio solo se riguardi prove sopravvenute dopo la sentenza di primo grado

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    richiamato sul requisito dell'interesse ad impugnare: l'interesse deve essere concreto e collegato a un vantaggio pratico derivante dall'accoglimento dell'impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente la condanna alle spese del procedimento di cassazione; applicata qui per la condanna di Imperiale alle spese e alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Intercettazioni: il 'requisito dei gravi indizi' per autorizzare intercettazioni non va inteso come valutazione probatoria definitiva ma come verifica di serietà e concretezza delle ipotesi investigative; il decreto autorizzativo deve comunque individuare la specifica vicenda criminosa per evitare autorizzazioni 'in bianco'.
  • Perizie in appello: la rinnovazione della consulenza tecnica in sede di appello è necessaria solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; il rigetto, se motivato logicamente, è insindacabile in Cassazione.
  • Sommarie informazioni testimoniali: le censure su acquisizioni non desunte dalla decisione impugnata sono aspecifiche e inammissibili; il ricorso deve essere collegato alle argomentazioni effettivamente svolte dal giudice di merito.
  • Aggravante per imprenditore (art. 644, comma 5, n.4): la circostanza aggravante può essere riconosciuta sulla base della sola qualità di imprenditore della persona offesa, anche se il prestito non era destinato direttamente all'attività imprenditoriale.
  • Aggravante per stato di bisogno (art. 644, comma 5, n.3): può essere desunta anche dalla sola entità dei tassi di interesse quando questi siano tali da far ragionevolmente presumere che solo chi si trova in stato di bisogno avrebbe accettato quelle condizioni; tuttavia la motivazione deve essere specifica per ciascun capo e non limitarsi a un richiamo generico ai tassi.
  • Interesse ad impugnare: è necessario dimostrare un vantaggio pratico concreto derivante dall'accoglimento del ricorso; l'impugnazione della sola qualificazione di una circostanza già ritenuta subvalente rispetto a un'attenuante è priva di interesse e quindi inammissibile.
  • Limiti della Cassazione: non sono ammissibili doglianze che consistono solo in una valutazione alternativa dei fatti o in richieste di nuovo apprezzamento dei fatti di merito; la Cassazione sindaca vizi di diritto e motivazione, non il merito valutativo contrapposto.

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