Cassazione Civile, Ordinanza n. 09492/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure, perché ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e dell'accettazione con contestuale rinuncia al ricorso incidentale. Ne è seguita la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (concorrente)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio tra due società, definito dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1310/2020 che aveva respinto l'appello proposto dalla società ricorrente principale. Avverso tale sentenza entrambe le parti avevano proposto ricorso per cassazione: uno principale e uno incidentale condizionato. Prima della decisione nel merito, la ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al proprio ricorso, notificato alla controparte ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; la ricorrente incidentale ha quindi accettato la rinuncia e, a sua volta, rinunciato al ricorso incidentale, con rituale notificazione alla controparte.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
regola la rinuncia al ricorso per cassazione e la sua notificazione alla controparte costituita
art. 391 c.p.c.
consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione e la compensazione delle spese in conseguenza della rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio quando sia accettata o comunque non ostacolata nei termini processuali rilevanti.
- Se anche il ricorso incidentale viene rinunciato dopo la rinuncia al ricorso principale, il giudizio di legittimità si estingue senza pronuncia sul merito delle questioni originariamente devolute.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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