Cassazione Civile, Ordinanza n. 03395/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo intimato nell'ambito di una procedura di riduzione del personale. Il tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e ordinato la reintegra, ritenendo che la selezione dei licenziabili fosse stata limitata in modo immotivato e irragionevole ad alcune sedi aziendali, nonostante il progetto di ristrutturazione riguardasse l'intero complesso aziendale, e che mancasse prova dell'infungibilità del lavoratore e dell'impossibilità di reimpiego in altre strutture. La corte d'appello aveva confermato. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 4 e 5 l. n. 223/1991 e dell'art. 41 Cost., sostenendo che, per ragioni geografiche e organizzative, la comparazione tra dipendenti poteva essere limitata alle sole sedi interessate, senza estensione all'intero complesso aziendale; 2) violazione dell'art. 5 l. n. 223/1991, deducendo che i criteri tecnico-produttivi avrebbero legittimato la selezione mirata di profili tecnici specifici; 3) violazione dell'art. 18 l. n. 300/1970 e degli artt. 4, 5 e 17 l. n. 223/1991, sostenendo che si sarebbe trattato, al più, di un vizio formale della procedura e non di una violazione sostanziale dei criteri di scelta, con conseguente applicazione della sola tutela indennitaria; 4) violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost. per asserita illegittimità del diverso regime sanzionatorio tra licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo, con richiesta di rimessione della questione di costituzionalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la platea dei lavoratori licenziabili può essere circoscritta a una unità, reparto o sede solo se ciò sia sorretto da oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione iniziale ex art. 4 l. n. 223/1991 e provate dal datore di lavoro; nel caso concreto la limitazione territoriale era stata reputata priva di ragionevolezza e non adeguatamente esplicitata, con conseguente illegittimità del licenziamento. Ha respinto anche il terzo motivo, confermando che la violazione non era meramente procedurale ma sostanziale, perché l'illegittima delimitazione della platea dei licenziabili aveva inciso sui criteri di scelta, rendendo applicabile la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970. Ha infine dichiarato non fondata la censura costituzionale: la mera prospettazione della questione non costituisce autonomo motivo di ricorso e, comunque, la disciplina non era irragionevole; inoltre, alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, la differenza di trattamento invocata risultava comunque superata. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4 l. n. 223/1991
comma 3; comma 9; comma 12
La comunicazione di apertura della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni della scelta della platea dei licenziabili e le ragioni per cui non si proceda a trasferimenti; la coerenza con tale comunicazione è presupposto di legittimità della delimitazione territoriale della platea.
art. 5 l. n. 223/1991
L'individuazione dei lavoratori da licenziare avviene, di regola, con riguardo al complesso aziendale; una limitazione a reparto, unità o sede è ammessa solo se sorretta da oggettive esigenze tecnico-produttive adeguatamente provate. La violazione sostanziale dei criteri di scelta comporta tutela reintegratoria.
art. 18 l. n. 300/1970
comma 4; comma 5; comma 7
La violazione sostanziale dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi integra un'ipotesi che giustifica la tutela reintegratoria; la mera incompletezza formale della comunicazione integra invece violazione procedurale con diverso regime sanzionatorio.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica non consente di derogare unilateralmente alle regole legali sulla selezione dei lavoratori nei licenziamenti collettivi.
art. 3 Cost.
La questione di legittimità costituzionale sul diverso regime sanzionatorio è stata ritenuta infondata anche alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della questione costituzionale, senza che la Corte ravvisi profili di fondatezza del motivo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È stato disposto l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
d.m. n. 147 del 2022
Richiamato per la liquidazione delle spese secondo le nuove tariffe professionali.
L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 46
Ha modificato l'art. 5 della l. n. 223/1991, incidendo sul regime sanzionatorio delle violazioni nei licenziamenti collettivi.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo la regola è l'individuazione dei lavoratori da licenziare con riferimento all'intero complesso aziendale; la limitazione della platea a una singola unità, reparto o sede è ammissibile solo se risulta da oggettive esigenze tecnico-produttive, coerentemente esplicitate nella comunicazione di avvio della procedura e provate dal datore di lavoro.
- La comunicazione ex art. 4 l. n. 223/1991 deve consentire un effettivo controllo sindacale sulla riduzione del personale: non sono sufficienti formule generiche o richiami alla ristrutturazione complessiva, ma occorre indicare le ragioni della delimitazione territoriale e dell'eventuale mancato ricorso al trasferimento verso altre sedi.
- La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi è sostanziale, e non meramente formale, quando il datore di lavoro abbia illegittimamente ristretto a monte la platea dei licenziabili; in tal caso si applica la tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, l. n. 300/1970.
- La mera dislocazione geografica delle sedi o l'aggravio di costi connesso al trasferimento non bastano, da soli, a escludere la comparazione con dipendenti di altre unità produttive, poiché la disciplina dei licenziamenti collettivi mira a ridurre al minimo l'impatto sociale della ristrutturazione.
- Non è censurabile in cassazione, come motivo autonomo, la sola sollecitazione della rimessione della questione di legittimità costituzionale; la questione può rilevare solo nei limiti in cui si denunci un vizio della decisione impugnata, e comunque il legislatore può prevedere regimi sanzionatori diversi per fattispecie diverse.
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