Cassazione Penale, Sentenza n. 20223/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per vizi nella qualificazione giuridica del fatto (sosteneva che si trattava di mero "uso" di un atto falso punibile ex art. 489 c.p. e non di falsità materiale ai sensi degli artt. 477-482 c.p.), e lamentava carenze probatorie e contraddittorietà circa la realizzazione dell'atto falso (sottolineando che il contrassegno era una fotocopia priva di attestazioni di autenticità e che la descrizione della falsità aveva fatto riferimento a un foglio aggiuntivo non inserito nell'imputazione). Infine contestava la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla qualificazione del fatto: la copia esposta sul cruscotto era difforme in un punto qualificante e presentava idoneità decettiva autonoma, potendo trarre in inganno la pubblica fede; l'apposizione del foglio con il nominativo sullo stesso cruscotto ha confermato l'interesse e l'operatività dell'imputato nel conseguire l'effetto ingannatorio, pertanto la fattispecie è stata ricondotta agli artt. 477-482 c.p. Quanto alle attenuanti generiche, il rigetto è stato ritenuto legittimo perché la loro applicazione richiede elementi positivi di favore e la sentenza di merito ha motivato adeguatamente il diniego. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 477 cod. pen.
Prevede le fattispecie di falsità materiale e il trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto applicabile la norma quando la copia assume apparenza di atto conforme e idonea a documentare l'esistenza di un originale
art. 482 cod. pen.
Norma relativa alla falsificazione di contrassegni o attestazioni: è stata ritenuta integrata dalla copia del contrassegno medico difforme e con capacità decettiva autonoma
art. 489 cod. pen.
Regola l'uso di atto falso; il ricorrente sosteneva che la condotta rientrasse in questa fattispecie, ma la Corte ha valutato che il documento esibito aveva natura di falso materiale per le caratteristiche decettive
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sui limiti di motivazione del ricorso per cassazione; richiamata perché il difensore ha formulato i motivi nei limiti richiesti
art. 133 cod. pen.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e che il giudice di merito può limitarsi a valutare l'elemento ritenuto prevalente
Sentenza S.U. n. 35814/2019 (Marcis)
Richiamata nella decisione per chiarire che la formazione di una copia di un atto inesistente integra la falsità materiale quando la copia assume l'apparenza di un atto originale e sia idonea a dimostrare nei terzi l'esistenza di un originale conforme; la Corte l'ha applicata per affermare la rilevanza penale della copia esposta
Massime di principio
- Distinguere sempre tra formazione di un atto falso e mero uso di atto falso: la fattispecie di falsità materiale può sussistere anche se l'atto è una copia, quando la copia appare come un originale e abbia capacità decettiva nei confronti di terzi
- La valutazione della decettività (idoneità a ingannare la pubblica fede) è fattuale: elementi contestuali o accessori (es. fogli con nominativi, esposizione sul cruscotto, modalità di presentazione) possono dimostrare l'intento e la potenzialità ingannatoria
- Una fotocopia è non punibile come falsità materiale se risulta evidente come mera riproduzione e priva di efficacia attestativa; ma se la copia è confezionata per apparire autentica, integra falsità
- Nel sindacare il diniego delle attenuanti generiche la Cassazione richiede che la motivazione del giudice di merito non sia contraddittoria e sia congrua: il giudice può basarsi sull'elemento ritenuto prevalente senza analizzare ogni singolo fattore proposto dalla difesa
- In ipotesi simili, la difesa dovrebbe contestare puntualmente la prova dell'intento decettivo e fornire elementi che mostrino la mancata idoneità ingannatoria del documento (es. evidenziare che la copia è palesemente fotocopia, che l'atto non poteva produrre effetti giuridici, o che non vi era interesse a trarre in inganno)
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