Cassazione Penale, Sentenza n. 7373/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 08/07/2022 con cui la Corte di assise d'appello di Napoli ha escluso il riconoscimento della continuazione tra più reati per i quali il Massaro era stato condannato. In particolare si censurava: l'esclusione della continuazione tra il delitto associativo e i delitti di detenzione/porto illegale di armi; l'esclusione della continuazione tra la detenzione di una pistola e la partecipazione associativa; e l'esclusione del vincolo di continuazione tra fatti avvenuti durante una manifestazione (detenzione/porto di arma) e la partecipazione associativa, nonché l'assenza di collegamento tra il fatto associativo e gli omicidi di Di Nuzzo e Piscitelli. Il ricorrente denunciava violazione di legge e difetto di motivazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non evidenziasse vizi di legittimità ma tentasse di rinnovare valutazioni di merito alternative a quelle del giudice di merito, elevando indici orientativi a prova del vincolo di continuazione. Ha ritenuto la motivazione della Corte di assise d'appello logica e adeguata, idonea a spiegare perché non sussistesse un unico disegno criminoso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della continuazione è necessario provare l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso": non bastano singoli indici, occorre un rapporto di interdipendenza funzionale e una finalità unitaria tra i reati.
- La valutazione sulla sussistenza della continuazione è prerogativa del giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo la presenza di vizi di motivazione o di violazione di legge, non le alternative valutazioni di fatto.
- Le argomentazioni del giudice di merito devono essere logiche e congrue: la mera asserzione di mancanza di collegamento temporale o funzionale va motivata con riferimento ai fatti esaminati.
- Il difensore che impugna deve indicare censure giuridiche specifiche (violazione normativa o palesi vizi di motivazione); non è sufficiente riproporre una diversa ricostruzione fattuale.
- Quando si sostiene la continuazione tra reati con diversa natura (es. associativo vs. omicidi o detenzione d'armi), è utile documentare in modo chiaro elementi quali: finalità comune, coordinamento operativo, ruoli ripetuti nell'esecuzione, e stabilità della volontà criminosa nel tempo.
- L'introduzione di nuovi motivi o argomentazioni in sede di legittimità è rischiosa e può essere inammissibile se volta a integrare il ricorso con valutazioni di merito non prospettate in precedenza.
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