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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30846/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta operata dalla cassa previdenziale su un trattamento pensionistico già determinato, qualificata come contributo di solidarietà e applicata per più periodi (2004-2008, 2009-2013, 2014-2018). Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il prelievo e aveva condannato la cassa a restituire le somme trattenute, al netto di quanto già spontaneamente restituito. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà, invocando la disciplina primaria e regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e le delibere interne, oltre a parametri costituzionali e a norme sopravvenute che avrebbero consentito l'intervento; con il terzo ha contestato l'applicazione della prescrizione decennale all'azione di restituzione, sostenendo invece il termine quinquennale. Il resistente ha controricorso per ottenere la conferma della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, confermando l'orientamento secondo cui la cassa non ha il potere di introdurre, nemmeno per esigenze di equilibrio di bilancio, un prelievo che si sostanzia in una prestazione patrimoniale imposta su trattamenti pensionistici già determinati, essendo tale imposizione riservata alla legge. Ha inoltre giudicato infondato il terzo motivo, ribadendo che l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, perché il credito non presenta i caratteri di liquidità ed esigibilità richiesti per il termine quinquennale invocato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    richiamato dalla cassa come base del proprio potere regolamentare, ma ritenuto non idoneo a fondare l'introduzione del contributo di solidarietà su pensioni già determinate

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    invocato come fonte interna del prelievo, ma non sufficiente a legittimare una prestazione patrimoniale imposta

  • delibera Cassa 28 ottobre 2008

    richiamata come atto attuativo del contributo di solidarietà, ritenuto illegittimo

  • delibera Cassa 27 giugno 2013

    richiamata come atto attuativo del contributo di solidarietà, ritenuto illegittimo

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    invocato per sostenere la legittimità del prelievo, ma non ritenuto decisivo

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    ritenuto privo di valenza decisiva nel fondare il potere della cassa di introdurre il contributo

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    ritenuto privo di valenza decisiva nel fondare il potere della cassa di introdurre il contributo

  • art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

    richiamato nel quadro normativo invocato dalla cassa, senza incidere sul principio per cui il prelievo patrimoniale richiede fonte legislativa

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    l'art. 23 Cost. è richiamato per affermare che la prestazione patrimoniale imposta può essere introdotta solo dalla legge; l'autonomia della cassa non basta

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione di legge

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per sostenere la prescrizione decennale dell'azione di restituzione

  • art. 2948 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuto non applicabile

  • art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza mutare l'esito

  • art. 47-bis D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza mutare l'esito

  • art. 380-bis c.p.c.

    primo comma; secondo comma; ultimo comma

    disciplinante la definizione camerale e la decisione conforme alla proposta non accettata, con conseguente applicazione delle conseguenze sanzionatorie

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna alla somma equitativa in favore della controparte e alla somma in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 23 Cost.

    fonte costituzionale del principio di riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre autonomamente prelievi che abbiano natura sostanziale di prestazione patrimoniale imposta su trattamenti pensionistici già maturati: per tali imposizioni è necessaria una base legislativa.
  • L'autonomia regolamentare e le esigenze di equilibrio di bilancio dell'ente previdenziale non bastano, da sole, a legittimare una trattenuta di tipo solidaristico su pensioni già determinate.
  • Le disposizioni che riconoscono margini di autonomia alle casse privatizzate devono essere interpretate in modo non incompatibile con la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., che presidia l'imposizione di prestazioni patrimoniali.
  • L'azione di ripetizione delle somme trattenute illegittimamente a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale quando il credito restitutorio non presenti i caratteri di liquidità ed esigibilità necessari per il termine quinquennale.
  • In sede di ricorso per cassazione, la mera riproposizione di argomenti già esaminati e superati da un orientamento consolidato della Corte non è idonea a scardinare la decisione di merito confermativa di tale orientamento.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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