Cassazione Civile, Ordinanza n. 30846/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta operata dalla cassa previdenziale su un trattamento pensionistico già determinato, qualificata come contributo di solidarietà e applicata per più periodi (2004-2008, 2009-2013, 2014-2018). Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il prelievo e aveva condannato la cassa a restituire le somme trattenute, al netto di quanto già spontaneamente restituito. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà, invocando la disciplina primaria e regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e le delibere interne, oltre a parametri costituzionali e a norme sopravvenute che avrebbero consentito l'intervento; con il terzo ha contestato l'applicazione della prescrizione decennale all'azione di restituzione, sostenendo invece il termine quinquennale. Il resistente ha controricorso per ottenere la conferma della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, confermando l'orientamento secondo cui la cassa non ha il potere di introdurre, nemmeno per esigenze di equilibrio di bilancio, un prelievo che si sostanzia in una prestazione patrimoniale imposta su trattamenti pensionistici già determinati, essendo tale imposizione riservata alla legge. Ha inoltre giudicato infondato il terzo motivo, ribadendo che l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, perché il credito non presenta i caratteri di liquidità ed esigibilità richiesti per il termine quinquennale invocato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento dell'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509
richiamato dalla cassa come base del proprio potere regolamentare, ma ritenuto non idoneo a fondare l'introduzione del contributo di solidarietà su pensioni già determinate
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa
invocato come fonte interna del prelievo, ma non sufficiente a legittimare una prestazione patrimoniale imposta
delibera Cassa 28 ottobre 2008
richiamata come atto attuativo del contributo di solidarietà, ritenuto illegittimo
delibera Cassa 27 giugno 2013
richiamata come atto attuativo del contributo di solidarietà, ritenuto illegittimo
art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335
invocato per sostenere la legittimità del prelievo, ma non ritenuto decisivo
art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296
ritenuto privo di valenza decisiva nel fondare il potere della cassa di introdurre il contributo
art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147
ritenuto privo di valenza decisiva nel fondare il potere della cassa di introdurre il contributo
art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
richiamato nel quadro normativo invocato dalla cassa, senza incidere sul principio per cui il prelievo patrimoniale richiede fonte legislativa
artt. 3, 23 e 38 Cost.
l'art. 23 Cost. è richiamato per affermare che la prestazione patrimoniale imposta può essere introdotta solo dalla legge; l'autonomia della cassa non basta
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio dedotto in cassazione per violazione di legge
art. 2946 c.c.
richiamato per sostenere la prescrizione decennale dell'azione di restituzione
art. 2948 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale, ma ritenuto non applicabile
art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827
richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza mutare l'esito
art. 47-bis D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
richiamato nel motivo sulla prescrizione, senza mutare l'esito
art. 380-bis c.p.c.
primo comma; secondo comma; ultimo comma
disciplinante la definizione camerale e la decisione conforme alla proposta non accettata, con conseguente applicazione delle conseguenze sanzionatorie
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna alla somma equitativa in favore della controparte e alla somma in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 23 Cost.
fonte costituzionale del principio di riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre autonomamente prelievi che abbiano natura sostanziale di prestazione patrimoniale imposta su trattamenti pensionistici già maturati: per tali imposizioni è necessaria una base legislativa.
- L'autonomia regolamentare e le esigenze di equilibrio di bilancio dell'ente previdenziale non bastano, da sole, a legittimare una trattenuta di tipo solidaristico su pensioni già determinate.
- Le disposizioni che riconoscono margini di autonomia alle casse privatizzate devono essere interpretate in modo non incompatibile con la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., che presidia l'imposizione di prestazioni patrimoniali.
- L'azione di ripetizione delle somme trattenute illegittimamente a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale quando il credito restitutorio non presenti i caratteri di liquidità ed esigibilità necessari per il termine quinquennale.
- In sede di ricorso per cassazione, la mera riproposizione di argomenti già esaminati e superati da un orientamento consolidato della Corte non è idonea a scardinare la decisione di merito confermativa di tale orientamento.
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