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Ordinanza

Ordinanza n. 36/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. prot. -OMISSIS- di rigetto della istanza di nulla osta ex art. 22 T.U.I., adottato in data 30 ottobre 2025 dallo Sportello Unico per l'Immigrazione dell'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura della Spezia, nel procedimento n. -OMISSIS-OMISSIS- e notificato a mezzo pec in data 30 ottobre 2025; - nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente ed ulteriore, ma funzionalmente collegato al predetto e lesivo della posizione vantata dal ricorrente anche se non conosciuto

Giustizia amministrativa202600088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta all’ingresso di un cittadino straniero per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il diniego di nulla osta ex art. 22 T.U.I. adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura della Spezia. Il diniego era motivato dalla mancata preventiva comunicazione del professionista all’Ispettorato ai sensi dell’art. 1 della l. 11 gennaio 1979, n. 12 e dalla sottoscrizione dell’asseverazione con firma autografa. Dagli atti risultava, tuttavia, che la comunicazione all’Ispettorato era stata effettuata prima della chiusura del procedimento. Il Collegio ha inoltre ritenuto quantomeno dubbia l’idoneità della firma autografa, di per sé, a determinare l’invalidità dell’asseverazione. Il provvedimento non contestava la mancanza di ulteriori requisiti sostanziali.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del diniego impugnato. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella circostanza che la comunicazione all’Ispettorato risultava effettuata prima della conclusione del procedimento e nel carattere dubbio dell’idoneità della firma autografa a invalidare l’asseverazione, in assenza di contestazioni relative ad altri requisiti sostanziali. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha considerato meritevole di tutela l’interesse dell’impresa ad acquisire la disponibilità del lavoratore, che potrà fare ingresso nel territorio nazionale e iniziare l’attività lavorativa, nel rispetto delle ulteriori condizioni di legge. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del mese di marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale base normativa dell’istanza di nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero per lavoro subordinato.

  • art. 1 l. 11 gennaio 1979, n. 12

    Richiamato in relazione alla comunicazione preventiva del professionista all’Ispettorato; il Collegio ha rilevato che tale comunicazione risultava comunque effettuata prima della chiusura del procedimento.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; sulla base della valutazione sommaria di fumus e periculum il TAR ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di nulla osta all’ingresso di un lavoratore straniero presenta un fumus boni iuris quando la ragione ostativa risulta smentita dalla documentazione versata in atti, in particolare se l’adempimento ritenuto mancante è stato eseguito prima della conclusione del procedimento.
  • La sottoscrizione autografa di un’asseverazione non può essere considerata automaticamente invalidante quando l’amministrazione non chiarisca l’incidenza della modalità di firma sulla validità dell’atto e non contesti la mancanza di ulteriori requisiti sostanziali.
  • Ai fini della tutela cautelare, l’interesse dell’impresa ad acquisire la disponibilità di un lavoratore straniero e a consentirne l’ingresso e l’avvio dell’attività lavorativa può integrare il periculum in mora, ferma restando l’osservanza delle ulteriori condizioni previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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