Cassazione Civile, Ordinanza n. 33722/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentata definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, comma 235, della l. n. 197/2022, come interpretato anche alla luce dell’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, conv. in l. n. 108/2025. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2009, fondato su indagini finanziarie. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva invece accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato documentazione attestante l’intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi della disciplina sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 1, comma 235, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Norma richiamata come base della definizione agevolata della controversia, idonea a determinare la cessazione della materia del contendere ove documentalmente provata.
art. 1, comma 236, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Il secondo periodo è stato letto alla luce dell’interpretazione fornita dall’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, conv. in l. n. 108/2025.
art. 12-bis d.l. 17 giugno 2025, n. 84
Richiamato per l’interpretazione del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 della l. n. 197/2022 in materia di definizione agevolata.
l. 30 luglio 2025, n. 108
Legge di conversione del d.l. n. 84/2025, richiamata insieme alla norma interpretativa.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente documenta in cassazione l’intervenuta definizione agevolata della lite prevista dalla normativa sopravvenuta, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere pronunciata anche in sede di legittimità se la definizione agevolata risulta provata documentalmente nel corso del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa applicabile.
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