Cassazione Penale, Sentenza n. 23585/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della sua condanna per ricettazione e per l'indebito utilizzo di due carte di credito di provenienza furtiva. Deduceva: 1) che il reato di ricettazione dovesse essere assorbito nell'illecito relativo alle carte di credito (oggi art. 493-ter c.p.); 2) vizio di valutazione probatoria, osservando che poteva aver trovato le carte per terra o essere stato l'autore del furto, dato il breve intervallo temporale fra furto e utilizzo; 3) errato diniego dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. (fatto di particolare tenuità).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto: a) non sussistere assorbimento tra ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, essendo reati concorrenti e separabili anche cronologicamente; b) che l'imputato, pur presente al processo, non ha fornito alcuna giustificazione sul possesso delle carte né ha affermato di averle ritrovate o di averle sottratte, per cui la prova della consapevolezza della provenienza illecita è stata ritenuta acquisita; c) che la ricettazione di due carte di credito non rientra nella fattispecie di particolare tenuità, considerati i potenziali gravi effetti economici. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen. (indebito utilizzo/indebita acquisizione di carte di credito)
La Corte ha distinto l'illecito utilizzo delle carte (prima parte della norma) dall'indebita acquisizione; ha ritenuto che l'indebito utilizzo e la ricettazione non si assorbano vicendevolmente ma possano concorrere penalmente e risultare separabili cronologicamente.
art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007 (richiamato come corrispondente alla disciplina sulle carte di pagamento)
Richiamato come riferimento normativo di systema; la sentenza ricorda che la prima parte della norma contempla varie ipotesi di illecito utilizzo.
art. 648, secondo comma, cod. pen. (attenuante per fatto di particolare tenuità)
L'espressione "fatto di particolare tenuità" va valutata in relazione a tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso concreto e non soltanto al valore materiale del bene; nel caso specifico la Corte ha escluso l'attenuante per le possibili gravi conseguenze economiche derivanti dall'uso delle carte.
Massime di principio
- La semplice presenza nel possesso di un bene di provenienza illecita, se non autonomanente giustificata dall'imputato, può far ritenere la consapevolezza dell'origine delittuosa e integrare il dolo della ricettazione.
- Il reato di ricettazione non si assorbe automaticamente negli illeciti connessi all'uso di strumenti di pagamento rubati: i fatti possono concorrere quando siano separabili nel tempo o nell'elemento materiale dell'azione.
- La valutazione della attenuante di particolare tenuità va fatta complessivamente, considerando non solo il valore del bene ma anche le conseguenze pratiche e la condotta soggettiva; quindi carte di credito possono non rientrare nella tenuità per l'alto rischio di danno economico.
- Argomentazioni difensive presentate in via meramente alternativa (es. aver trovato le carte, o essere stato l'autore del furto) senza prova o spiegazione coerente non sono idonee a scalfire la decisione di merito.
- In caso di smarrimento di strumenti che mantengono segni di legittimo possesso altrui, chi se ne impossessa senza restituirli può integrare il reato di furto, e la successiva circolazione del bene può configurare ricettazione per i successivi possessori.
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