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Sentenza

Sentenza n. 278/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della deliberazione n. 34 del 03/06/2025 con la quale il Consiglio Regionale della Regione Molise ha approvato il Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; -della presupposta delibera di G.R. Molise n. 121 del 06/05/2025 con la quale è stata approvata la proposta del Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, disponendone la trasmissione al Consiglio Regionale per l’assunzione dei provvedimenti di competenza; -di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, conseguenziali e connessi, ivi compreso lo stesso Piano Sociale Regionale 2025-2027 ed il Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027; nonché tutti i verbali delle riunioni del Tavolo dei Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali per l’elaborazione del Piano Sociale Regionale 2025-2025, in particolare i verbali delle riunioni del 07/03/2025 e del 01/04/2025; -i verbali delle riunioni del Gruppo Tecnico per l’elaborazione del Piano Sociale Regionale 2025-2025, in particolare il verbale della riunione del 14/04/2025; -le note di convocazione delle riunioni dei predetti Gruppi; ed ogni ulteriore atto del procedimento, anche se qui non espressamente indicato; -per quanto di ragione la successiva delibera di G.R. Molise n. 179 del 20/06/2025 di proroga al 31/12/2025 dell’assetto organizzativo previsto dal precedente PSR 2020-2022; -la determina dirigenziale del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali n. 4288 del 21/07/2025; -la delibera di G.R. Molise n. 197 del 27/06/2025, di approvazione dello schema di avviso pubblico per titolo e colloquio per la formazione di un elenco di idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico; -la determinazione dirigenziale del Direttore Generale della Regione Molise n. 144 del 01/08/2025, di approvazione dell’avviso predetto, nonché l’avviso stesso allegato a quella determina; -la delibera di G.R. Molise n. 275 del 27/08/2025; -di tutti gli atti consequenziali, presupposti e connessi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 3.12.2025: - della determina del Direttore Generale della Regione Molise n. 218 del 11/10/2025 con la quale sono stati approvati gli elenchi definitivi dei candidati ammessi e non ammessi nella procedura di cui all’Avviso pubblico per titoli e colloquio finalizzato alla formazione degli elenchi degli idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico di cui al Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 144 del 1°/08/2025, e pubblicazione del calendario dei colloqui; - della determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 252 del 05/11/2025 di approvazione degli elenchi definitivi dei candidati idonei al ruolo di Coordinatore d’Ambito e di Coordinatore Strategico di cui al Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 144 del 1°/08/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 158131/2025 del 05/11/2025; - del verbale della riunione del 03/11/2025 del Tavolo Tecnico Operativo costituito con D.D. n. 4288 del 21/07/2025, prot. n. 519149/2025 del 03/11/2025; - della convocazione del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale Alto Molise del 20/11/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 16154/2025 del 21/11/2025; - della nota a firma del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali della Regione Molise prot. n. 167324/2025 del 25/11/2025; di tutti gli atti consequenziali, presupposti e connessi, anche se non conosciuti e qui espressamente non nominati.

Giustizia amministrativa202500309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Sociale Regionale 2025-2027 e Piano Regionale di Contrasto alla Povertà 2025-2027, con gli atti presupposti e consequenziali, inclusi gli atti relativi alla selezione dei Coordinatori d’Ambito e dei Coordinatori Strategici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Venafro ha impugnato il Piano Sociale Regionale 2025-2027, nella parte relativa alla riduzione degli Ambiti Territoriali Sociali da sette a tre, nonché le deliberazioni e gli atti connessi e, con motivi aggiunti, gli atti di ammissione, non ammissione e idoneità relativi alla procedura per la formazione degli elenchi dei Coordinatori d’Ambito e dei Coordinatori Strategici. Il primo motivo deduceva violazione della legge n. 328/2000, della legge regionale Molise n. 13/2014, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., oltre a eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento e difetto di istruttoria. In particolare, il Comune sosteneva che la Regione non avesse assicurato una fase adeguata di consultazione, concertazione e coprogettazione con i Comuni e i Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli ATS; che la riduzione da sette a tre ambiti fosse inefficiente, immotivata e incompatibile con le specificità territoriali; e che il riferimento al Piano Sociale Nazionale, volto alla coincidenza degli ATS con i Distretti sanitari e i Centri per l’Impiego, avesse valore meramente raccomandatorio. Il secondo motivo contestava le disposizioni del PSR sui requisiti per l’accesso all’incarico di Coordinatore d’Ambito, lamentando sia la mancata partecipazione degli enti locali alla definizione dei criteri sia l’irragionevole restringimento del requisito professionale, consistente in cinque anni di esperienza con responsabilità gestionale, rispetto alla bozza che ammetteva anche l’attività di coordinamento. I motivi aggiunti riproducevano le medesime censure nei confronti degli atti della procedura selettiva e ne chiedevano anche l’annullamento derivato.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo assorbite le eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità sollevate dalla Regione. Quanto al primo motivo, ha escluso che la normativa statale e regionale imponesse il consenso dei Comuni o una specifica forma di intesa per la determinazione degli ATS. La legge n. 328/2000 attribuisce alle Regioni la determinazione degli ambiti mediante forme di concertazione con gli enti locali, mentre riconosce ai Comuni una partecipazione al procedimento senza prescrivere modalità vincolate. La legge regionale n. 13/2014 attribuisce alla Regione l’individuazione degli ATS e del relativo assetto e richiede procedure di concertazione, senza introdurre obblighi di codeterminazione o di consenso degli enti locali. Nel caso concreto, la Regione aveva istituito un Gruppo tecnico, coinvolto i Sindaci-Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli ATS e i Coordinatori degli ambiti, consentendo la formulazione di osservazioni; aveva inoltre documentato ulteriori incontri con i Sindaci. Il coinvolgimento dei Sindaci capofila è stato ritenuto rappresentativo e adeguato rispetto agli enti rappresentati. Il giudice ha anche rilevato che il Comune non può dolersi della mancata partecipazione di soggetti diversi da sé e che le censure relative alla propria partecipazione erano generiche. La scelta di ridurre gli ATS da sette a tre è stata qualificata come scelta organizzativa connotata da ampia discrezionalità tecnica. Essa è stata ritenuta coerente con la normativa e con il Piano Sociale Nazionale, che orientano alla coincidenza degli ATS con i Distretti sanitari e i Centri per l’Impiego, e non manifestamente irragionevole o abnorme. La motivazione regionale è stata considerata sufficiente, poiché collegata all’integrazione sociosanitaria e con il comparto del lavoro, al raggiungimento dei LEPS, al rafforzamento della capacità amministrativa, all’uniformità delle procedure, all’interoperabilità dei sistemi informativi e al coordinamento regionale. Le doglianze sull’inefficienza dell’accorpamento e sull’eterogeneità dei territori sono state giudicate generiche, prive di concrete dimostrazioni di pregiudizio e non adeguatamente confrontate con la motivazione dell’amministrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il Comune non aveva spiegato in che modo il requisito più restrittivo per l’accesso alla selezione dei Coordinatori d’Ambito incidesse sulla sua sfera giuridica; tale censura avrebbe potuto eventualmente essere proposta dagli aspiranti all’incarico. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato: la definizione dei requisiti, in relazione a un incarico con compiti manageriali, amministrativi e di raccordo politico, rientra nella discrezionalità dell’amministrazione ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o difetto di istruttoria e motivazione, profili non dimostrati dal Comune. Sono state quindi respinte anche le censure dei motivi aggiunti, sia perché basate sui medesimi vizi sia perché proposte in via derivata. Le spese sono state compensate per la complessità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, lett. a), l. 328/2000

    determinazione ... tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete

    La disposizione attribuisce alla Regione la determinazione degli ATS mediante forme di concertazione, senza imporre una specifica forma di intesa o il consenso degli enti locali.

  • art. 6, comma 2, lett. d), l. 328/2000

    partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali

    Ai Comuni è riconosciuta una partecipazione al procedimento, ma non un potere di codeterminazione o di veto sulla delimitazione degli ATS.

  • art. 3, commi 2 e 3, l. 328/2000

    concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali

    Il principio di concertazione e cooperazione non impone modalità procedimentali predeterminate; gli accordi previsti dalla normativa richiamata sono una facoltà.

  • art. 11, comma 1, l.r. Molise 13/2014

    Il Piano sociale regionale individua, sulla base dell'omogeneità territoriale, gli Ambiti territoriali sociali e ne definisce l'assetto istituzionale e organizzativo

    La legge regionale rimette al Piano Sociale Regionale l'individuazione degli ATS e del loro assetto.

  • art. 13, commi 2, lett. a), e 3, l.r. Molise 13/2014

    individuazione degli Ambiti territoriali sociali e del loro assetto istituzionale e organizzativo; ... strumenti di concertazione e confronto con gli enti locali

    La Regione è competente a individuare e organizzare gli ATS e deve assicurare strumenti di concertazione, senza che ciò si traduca in un obbligo di consenso degli enti locali.

  • art. 26, commi 1, lett. a), 2 e 3, l.r. Molise 13/2014

    Il Piano sociale regionale definisce: a) l'individuazione ... degli Ambiti territoriali sociali e il relativo assetto istituzionale e organizzativo; La Giunta regionale ... adotta la proposta ... che è presentato al Consiglio regionale per la sua approvazione

    Il procedimento di approvazione del PSR prevede proposta della Giunta, concertazione secondo la legge regionale e approvazione del Consiglio; la determinazione degli ATS rientra nel contenuto del Piano.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell'accorpamento è stata ritenuta sufficiente, in quanto collegata a obiettivi di integrazione sociosanitaria, rafforzamento amministrativo, uniformità, interoperabilità e coordinamento.

  • art. 97 Cost.

    Non sono stati ravvisati violazioni dei principi di buon andamento e imparzialità, poiché la scelta organizzativa non è risultata manifestamente irragionevole o abnorme.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito delle memorie in vista dell'udienza pubblica, senza specifica questione decisoria.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce alla Regione la determinazione degli Ambiti Territoriali Sociali mediante forme di concertazione con gli enti locali, la concertazione non equivale a consenso, codeterminazione o potere di veto dei Comuni, salvo una specifica previsione normativa in tal senso.
  • Il coinvolgimento dei Sindaci capofila o dei rappresentanti istituzionali degli ambiti territoriali può integrare un'adeguata partecipazione degli enti locali al procedimento di individuazione degli ATS, purché sia effettivo e consenta la formulazione di osservazioni valutabili dall'amministrazione.
  • La scelta regionale di ridurre o accorpare gli Ambiti Territoriali Sociali costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica e organizzativa; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di manifesta irragionevolezza, abnormità, arbitrarietà, difetto di istruttoria o di motivazione.
  • Una censura contro l'accorpamento di ambiti territoriali non può fondarsi su affermazioni astratte circa l'inefficienza o l'eterogeneità dei territori, ma deve indicare concrete ricadute negative sui servizi e confrontarsi puntualmente con la motivazione dell'amministrazione.
  • L'ente locale non ha interesse a impugnare requisiti di accesso a un incarico regionale quando non dimostri una lesione concreta e attuale della propria sfera giuridica; la contestazione della maggiore o minore ampiezza dei requisiti spetta, in via ordinaria, ai soggetti aspiranti all'incarico.
  • La definizione dei requisiti professionali per un incarico pubblico rientra nella discrezionalità dell'amministrazione e non è illegittima per il solo fatto di restringere la platea degli aspiranti rispetto a una precedente bozza, se non emergono manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o difetti di istruttoria e motivazione.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiRegioni e rapporti tra livelli di governoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiServizi pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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