Sentenza n. 536/2026 - Catania, Sezione 2
per l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta con istanza del 30 ottobre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riscontro all'istanza di accesso del 30 ottobre 2022
Esito
La controversia
Nel giudizio principale, avente a oggetto anche il diniego di concessione edilizia in sanatoria, la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., un'istanza incidentale per l'accertamento del diritto di accesso ad alcuni documenti amministrativi richiesti con istanza del 30 ottobre 2022 e non ostesi dal Comune. L'accesso era funzionale alla deduzione del terzo motivo del ricorso principale, relativo all'eccesso di potere per disparità di trattamento. Con sentenza non definitiva il Tribunale ha disposto la prosecuzione dell'esame dell'istanza di accesso dopo la sanatoria di alcuni vizi procedurali. Nel corso del giudizio il Comune ha dichiarato di avere consegnato tutta la documentazione richiesta.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso. La dichiarazione del Comune, secondo cui tutta la documentazione richiesta era stata consegnata, non è stata contestata dalla ricorrente, che non ha depositato ulteriori scritti difensivi; la circostanza è stata quindi ritenuta pacifica. Poiché la pretesa ostensiva è stata integralmente soddisfatta in via amministrativa durante il giudizio, ricorrevano i presupposti dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti, conformemente alla richiesta comune.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente la proposizione, nel giudizio pendente, dell'istanza relativa all'accesso ai documenti amministrativi; nel caso concreto l'istanza è stata esaminata incidentalmente nel giudizio principale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
realizzando così l'ipotesi normativa di cui all'art. 34, comma 5, c.p.a.
La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta dall'amministrazione e tale soddisfazione non è contestata.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio avente a oggetto l'accesso, l'amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti, facendo venir meno l'interesse alla decisione, purché l'avvenuta integrale soddisfazione della pretesa non sia contestata dal richiedente.
- La dichiarazione dell'amministrazione di avere consegnato tutta la documentazione richiesta può fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando il richiedente non la contesti e non deduca la mancata ostensione, l'incompletezza della documentazione o ulteriori esigenze di tutela.
- La cessazione della materia del contendere per soddisfazione sopravvenuta della pretesa può essere dichiarata anche nell'ambito di un'istanza incidentale di accesso proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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