Cassazione Penale, Sentenza n. 21137/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Speranza era stato condannato per il reato previsto dall'art. 10 d.lgs. 74/2000 (occultamento/distruzione delle scritture contabili per gli anni 2010-2014) e la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza concedendo la sospensione condizionale. In data 4/12/2025 la Corte di appello, de plano, ha corretto il dispositivo aggiungendo la formula "conferma nel resto la sentenza impugnata" ritenuta un errore materiale. La difesa ha impugnato tale correzione in cassazione, sostenendo che si trattava di modifica essenziale del dispositivo non emendabile con l'art. 130 c.p.p., che la correzione non poteva essere adottata de plano senza camera di consiglio e senza avviso alle parti (violazione del contraddittorio ex art. 127 c.p.p.) e che la sentenza risultava nulla per incompletezza del dispositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso ritenendo fondata la censura sulla correzione adottata de plano. Ha affermato che l'art. 130 c.p.p. rimanda "a norma" dell'art. 127 c.p.p., con la conseguenza che la correzione dell'errore materiale deve essere decisa in camera di consiglio con avviso alle parti e possibilità per esse di presentare memorie e comparire; l'adozione de plano senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso costituisce nullità di ordine generale (art. 178 c.p.p.). Ha inoltre precisato che il provvedimento di correzione è ricorribile per cassazione. Poiché il ricorrente ha dimostrato un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Ancona.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale che incrimina l'occultamento o distruzione delle scritture contabili con dolo di evasione; la Corte territoriale aveva ritenuto provato il reato in base alla condotta contestata.
art. 130 c.p.p.
Disciplina la correzione dell'errore materiale e prevede che il giudice provveda in camera di consiglio a norma dell'art. 127; la Corte ha interpretato questo rinvio come comprensivo dell'intera disciplina procedurale, inclusa la ricorribilità del provvedimento.
art. 127 c.p.p.
Stabilisce le modalità del procedimento in camera di consiglio (avviso alle parti, possibilità di memorie e di comparire); il mancato rispetto di tali garanzie determina nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178.
art. 178 c.p.p.
Norma che prevede la nullità degli atti processuali per violazione del contraddittorio e delle garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto che la correzione de plano integri una nullità di ordine generale.
art. 606 c.p.p.
Regola i motivi di ricorso per cassazione; la difesa aveva dedotto violazioni ex art. 606 lett. b) c) e e), che la Corte ha valutato alla luce della nullità della correzione.
art. 546 e art. 547 c.p.p.
Richiamati dalla difesa in relazione alle forme essenziali della sentenza e alla eventuale nullità del dispositivo; la Corte ha ritenuto che l'incompleta osservanza del contraddittorio rispetto alla correzione determini la nullità.
art. 568 c.p.p.
Richiamato nel ragionamento sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; la Corte ha però confermato la ricorribilità per cassazione del provvedimento di correzione in forza del rinvio 'a norma' dell'art. 127.
art. 43 c.p.
Norma richiamata tra i motivi di impugnazione originari (concernente partecipazione a reato), ma la decisione della Corte di Cassazione si è concentrata sulle garanzie procedurali connesse alla correzione.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale contenuta in una sentenza deve essere decisa in camera di consiglio nel rispetto dell'art. 127 c.p.p.: avviso alle parti, possibilità di memorie e di comparire. L'omissione di tali formalità integra una nullità di ordine generale.
- L'art. 130 c.p.p., che richiama 'a norma' l'art. 127, deve essere inteso come richiamo all'intera disciplina procedurale di quest'ultimo articolo, compresa la possibilità di impugnazione per cassazione del provvedimento di correzione.
- Non tutte le omissioni nel dispositivo sono automaticamente correggibili de plano come mero errore materiale: se la rettifica incide su una modifica essenziale del dispositivo o riguarda un errore di diritto, la procedura di correzione è inadeguata e può dar luogo a nullità.
- Se il giudice adotta una correzione de plano senza rispettare il contraddittorio, la parte che dimostri un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale può ottenere l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio.
- In presenza di dubbi sulla natura dell'errore (materiale vs di diritto) è prudente contestare la correzione e chiedere l'osservanza integrale delle garanzie processuali, potendo impugnare il provvedimento anche in Cassazione se ricorre la violazione procedurale.
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