Sentenza n. 226/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 556/2024 in data 14 giugno 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 556/2024, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 556/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per tre anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui, ed era stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta docente o altro equivalente. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza in data 18 giugno 2024 e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Parma del 2 aprile 2025. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la determinazione delle relative modalità, l’attivazione della carta docente per gli importi riconosciuti, oltre interessi o rivalutazione, nonché la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l’omesso adempimento, anche in considerazione della mancata costituzione e contestazione dell’Amministrazione. Ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, compiendo gli adempimenti imposti dalla pronuncia del Tribunale del lavoro. È stata nominata, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta, la figura apicale della Direzione generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente. Il giudice ha invece respinto la richiesta relativa agli interessi legali o alla rivalutazione, poiché la sentenza da eseguire non aveva disposto nulla al riguardo e il giudice dell’ottemperanza non può integrare o ampliare il contenuto precettivo del giudicato del giudice ordinario. Nessun compenso è stato previsto per il commissario ad acta, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, quando l’Amministrazione non abbia adempiuto.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissando modalità e termini e nominando, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale, entro il quale le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziari.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La ricorrente ha richiamato tale disposizione per chiedere interessi o rivalutazione, ma il TAR non ne ha riconosciuto l’applicazione perché il giudicato da eseguire non conteneva alcuna statuizione in materia.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione destinataria della condanna non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di un’Amministrazione dello Stato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 consentono di ritenere integrato il presupposto temporale per l’esecuzione forzata del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può specificare modalità e termini di esecuzione del giudicato, ma non può integrare, ampliare o modificare il contenuto precettivo della sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all’Amministrazione e a una successiva comunicazione dell’interessato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non deve essere liquidato alcun compenso.
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