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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12214/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata per il periodo 08/03/2021-12/09/2022. Sostiene che quel periodo di custodia cautelare, sofferto dopo la commissione del reato la cui condanna è in esecuzione e utilizzato per fungibilità in relazione a diversa condanna, deve essere valutato ai fini del beneficio (liberazione anticipata). Propone tre motivi: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione della giurisprudenza sulla fungibilità e sulla valutabilità dei periodi presofferti; (ii) vizio di motivazione per omissione di valutazione del decreto di computo della custodia cautelare emesso dalla Procura generale di Venezia che attesterebbe il periodo contestato; (iii) violazione del diritto al contraddittorio e dell'obbligo di motivazione perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente risposto alle argomentazioni e alla giurisprudenza citata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente deciso nel rispetto dei limiti dei poteri del magistrato di sorveglianza: questi deve attenersi al titolo esecutivo (al provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero) e non può autonomamente integrare o modificare il cumulo aggiungendo segmenti di pena non indicati nel titolo. La Corte ha precisato che, se il periodo è stato omesso nel cumulo (anche se effettivamente sofferto e utilizzato per fungibilità), la sua integrazione compete al giudice dell'esecuzione con un incidente di esecuzione o al pubblico ministero nell'atto di esecuzione; solo dopo l'inserimento formale nel cumulo il magistrato di sorveglianza può valutarne l'utilità ai fini del beneficio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 78

    Richiamato nel testo per il "criterio moderatore"; la Corte osserva che nel cumulo vanno inserite anche pene già espiate se la loro indicazione può avere riflessi sul criterio moderatore di cui all'art. 78 ovvero sul cumulo materiale, poiché ciò può influire sulla maturazione dei requisiti per benefici penitenziari.

  • Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari (09/10/2025)

    Il magistrato di sorveglianza nel proprio provvedimento si è correttamente limitato a prendere atto della omessa indicazione, nel cumulo in espiazione, del segmento di presofferto indicato dalla difesa

    Il Tribunale ha ritenuto che il magistrato di sorveglianza non possa attingere a informazioni estranee al titolo esecutivo per integrare il cumulo; deve attenersi ai periodi indicati nel provvedimento di esecuzione.

  • Cassazione, Sez. 1, n. 39288 del 25/10/2024

    Decisione citata dal ricorrente che afferma la valutabilità, ai fini dei benefici, dei periodi di detenzione sofferti dopo la commissione del reato anche se utilizzati, per fungibilità, per l'espiazione di altro titolo. La Corte qui osserva che il principio è valido ma la sua operatività dipende dall'effettiva presenza del periodo nel titolo di esecuzione; se mancante la correzione spetta al giudice dell'esecuzione.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 26601/2024; n. 7345/2006; n. 27569/2010; n. 2027/2018)

    La Corte ribadisce il principio che nel cumulo di pene concorrenti devono essere inserite anche le pene già espiate quando ciò possa influire sul calcolo dei benefici o sul cumulo materiale, per ragioni di uniformità e ragionevolezza; tuttavia l'inserimento deve avvenire nel provvedimento di esecuzione e non può essere supplito dal magistrato di sorveglianza.

Massime di principio

  • Il magistrato di sorveglianza, nell'esaminare richieste di benefici (es. liberazione anticipata), deve attenersi ai periodi e alle indicazioni contenute nel titolo esecutivo (provvedimento di cumulo/atto di esecuzione) e non può autonomamente integrare o modificare il cumulo.
  • Se un periodo di detenzione è stato effettivamente sofferto ma non è riportato nel cumulo, la parte interessata deve promuovere un incidente di esecuzione o chiedere la correzione del computo al giudice dell'esecuzione (o al pubblico ministero nell'atto di esecuzione); solo dopo l'inserimento formale il magistrato di sorveglianza può valutarne l'utilità per il beneficio.
  • I periodi "presofferti" o utilizzati per fungibilità possono essere rilevanti ai fini dei benefici penitenziari e, se incidono sul criterio moderatore o sul cumulo materiale, dovrebbero essere indicati nel cumulo; la loro omissione nel cumulo è una questione procedurale risolvibile mediante gli strumenti dell'esecuzione.
  • In sede di impugnazione, è necessario confrontarsi precisamente con la decisione impugnata: contestare l'applicazione di principi generali senza affrontare il concreto motivo (es. il limite di competenza del magistrato di sorveglianza) può rendere il ricorso inefficace.
  • La strategia difensiva consigliata in casi analoghi: ottenere e produrre il decreto di computo/atto di cumulo aggiornato, chiedere formale incidente di esecuzione se il periodo non è inserito, e poi sottoporre al magistrato di sorveglianza il provvedimento di esecuzione corretto per la valutazione del beneficio.

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