Cassazione Penale, Sentenza n. 2311/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto contestato da lesioni aggravate a tentato omicidio (art.56 e 575 c.p.) con continuazione col reato di rissa (art.588 c.p.). I fatti contestati: dopo una rissa fuori da un bar, l'imputato, una volta terminata la colluttazione, avrebbe prelevato un coltello dalla propria auto e sferrato due fendenti alla vittima, colpendola alla base del collo e nella regione scapolare sinistra mentre la vittima era di spalle. Il ricorrente denunciava, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p., la presunta illogicità della motivazione della Corte d'appello circa la sussistenza del dolo omicidiario nella forma alternativa, sostenendo che gli atti fossero idonei al massimo a integrare il reato di lesioni aggravate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della Corte d'appello: la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi (uso di un'arma da taglio, reiterazione dei colpi, direzione verso zone vitali, vittima di spalle, comportamento di chi ha recuperato l'arma dopo la rissa) consente di ritenere l'idoneità e la non equivocità dell'azione a perseguire la morte della vittima e, pertanto, il dolo alternativo. La sentenza impugnata resta efficace; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Disciplina la tentata commissione del reato; applicata per qualificare come tentato l'evento non riuscito per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.
art. 575 cod. pen.
Norma sull'omicidio: richiamata nella riqualificazione del fatto in tentato omicidio (congiunta all'art.56 per il tentativo).
art. 588, commi 1 e 2 cod. pen.
Norma sulla rissa e sulle conseguenti responsabilità penali per partecipanti che riportano o causano lesioni; rilevante per la continuazione contestata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo all'illogicità della motivazione; il Collegio ha ritenuto il motivo infondato perché la motivazione di merito non è manifestamente illogica né contraddittoria.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla riproduzione del motivo nel ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti dalla norma.
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
Riferimento formale alla possibilità di requisitoria scritta da parte del Pubblico Ministero; citata nella fase procedurale.
Giurisprudenza (Sez.1, sent. n. 43250 del 13/04/2018, Rv. 274402 - 01)
Sez. 1 - Sentenza n. 43250 del 13/04/2018, Rv. 274402 - 01
Richiamata come principio di riferimento sulla prova indiretta del dolo omicidiario e sul significato degli elementi sintomatici (mezzo, direzione, reiterazione) ai fini della qualificazione come tentato omicidio.
Massime di principio
- La sussistenza del tentativo di omicidio può essere ricavata in via indiretta da elementi esterni: natura micidiale del mezzo, reiterazione dei colpi, direzione verso zone vitali e circostanze fattuali (es. vittima di spalle, arma recuperata dopo termine della rissa).
- Per il dolo alternativo (volontà di uccidere o, quanto meno, indifferenza verso l'esito letale) non è necessaria l'ammissione dell'imputato: la prova ha natura indiziaria e va valutata nella sua coerenza complessiva e nella prognosi postuma rispetto alla situazione concretamente prospettata all'agente.
- La non equivocità e l'idoneità degli atti sono criteri decisivi: atti che, in concreto, appaiono inequivocabilmente idonei a cagionare la morte giustificano la ricostruzione del dolo omicidiario piuttosto che della sola lesione.
- La Corte d'appello può riformulare la qualificazione giuridica dei fatti se lo stato probatorio lo consente; la Cassazione non riesamina il merito ma valuta la logicità e la coerenza della motivazione: per vincere in Cassazione occorre dimostrare vizi di motivazione manifesti, contraddittorî o violazioni di legge.
- In sede di ricorso per cassazione la difesa deve indicare specifiche carenze nella motivazione o errori di diritto; la mera prospettazione di una lettura alternativa dei fatti, senza individuare concrete contraddizioni, è insufficiente.
- Rischi procedurali: ricorso infondato può comportare condanna alle spese e sanzione economica (es. somma alla Cassa delle ammende).
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