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Sentenza

Sentenza n. 4979/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202504391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo n. 445/2024, nella parte relativa al rigetto della censura contro la disciplina dell’interscambiabilità dei posti letto tra diverse discipline specialistiche della medesima AFO, prevista dalla DGR Abruzzo n. 611/2017

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione sanitaria privata ha impugnato la sentenza del TAR limitatamente alla reiezione del motivo relativo alla DGR Abruzzo n. 611/2017 e al relativo Manuale operativo per i controlli ispettivi delle case di cura private accreditate. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L.R. Abruzzo n. 6/2007 e dei principi in materia di determinazione e disciplina del tasso di occupazione e dell’utilizzo dei posti letto. In particolare, ha sostenuto che il paragrafo 5.4 dell’Allegato alla L.R. n. 6/2007 consentisse l’interscambiabilità dei posti letto tra discipline specialistiche appartenenti alla medesima AFO, quale regola generale funzionale alla flessibilità del sistema e alla riduzione dei tempi di attesa, senza necessità di formali revisioni delle dotazioni tabellari. Ha richiamato anche l’art. 13 della L.R. Abruzzo n. 5/2023, norma di interpretazione autentica dell’espressione “rispettare l’esclusiva pertinenza specialistica”, nonché la successiva DGR n. 169/2023, che aveva consentito l’utilizzo flessibile dei posti letto nella medesima AFO entro il limite del 40% dei posti letto accreditati della disciplina interessata. La Regione ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rilevato innanzitutto che la DGR n. 169/2023 aveva modificato e sostituito la DGR n. 611/2017 proprio sulla questione dell’interscambiabilità dei posti letto, consentendo un utilizzo flessibile nell’ambito della medesima AFO entro il limite del 40%. Poiché la nuova deliberazione non era stata impugnata, l’appellante non conservava un interesse attuale all’annullamento della disciplina precedente, non più vigente nella parte contestata. Il Collegio ha comunque esaminato la censura nel merito, ritenendola infondata. La flessibilità e l’adattabilità del sistema sanitario non attribuiscono alle strutture private accreditate un potere autonomo di spostare i posti letto tra discipline diverse della medesima AFO. La ripartizione dei posti letto per singole discipline resta vincolante fino a una formale revisione delle dotazioni mediante gli strumenti di programmazione sanitaria. L’interscambiabilità può essere autorizzata dall’amministrazione e ammessa in situazioni eccezionali o emergenziali, ma non costituisce una facoltà generale rimessa alla discrezionalità dell’operatore privato. Tale assetto è funzionale alla programmazione del fabbisogno, al controllo dell’appropriatezza delle prestazioni e alla verifica della corretta destinazione della spesa sanitaria. L’art. 13 della L.R. n. 5/2023 non ha introdotto una regola generale di interscambiabilità, ma ha chiarito che le prestazioni a carico del Servizio sanitario devono rientrare nelle discipline accreditate dalla programmazione regionale. L’appello è stato pertanto dichiarato improcedibile e comunque respinto nel merito. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 L.R. Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32

    Individua il quadro dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’istituzione privata per l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria.

  • § 5.4 dell’Allegato alla L.R. Abruzzo 5 aprile 2007, n. 6

    rispettare l’esclusiva pertinenza specialistica

    La disposizione non attribuisce alla struttura privata accreditata una facoltà generale e autonoma di interscambio dei posti letto tra discipline della medesima AFO; la ripartizione per singole discipline resta vincolante fino a una formale revisione della programmazione sanitaria.

  • art. 13 L.R. Abruzzo 11 gennaio 2023, n. 5

    Al paragrafo 5.4 dell’Allegato alla legge regionale 5 aprile 2007, n. 6 [...] il terzo punto ‘rispettare l’esclusiva pertinenza specialistica’ è autenticamente interpretato nel senso che le prestazioni a carico del Servizio Sanitario possono essere erogate nei limiti delle discipline accreditate dalla programmazione regionale e pertanto i DRG prodotti devono essere afferenti alle discipline accreditate

    La norma di interpretazione autentica riguarda la natura delle prestazioni erogabili e il loro collegamento alle discipline accreditate; non disciplina direttamente il criterio dell’interscambiabilità dei posti letto.

  • art. 30 c.p.a.

Massime di principio

  • Nelle strutture sanitarie private accreditate, la ripartizione dei posti letto tra singole discipline specialistiche, definita dagli atti di programmazione sanitaria, resta vincolante fino alla sua formale revisione da parte dell’amministrazione competente.
  • La flessibilità del sistema sanitario e l’esigenza di ridurre i tempi di attesa non attribuiscono all’operatore privato accreditato il potere unilaterale di utilizzare i posti letto assegnati a una disciplina per prestazioni riferibili ad altra disciplina della medesima AFO, in assenza di un’esplicita autorizzazione amministrativa.
  • L’interscambiabilità dei posti letto può essere autorizzata dall’amministrazione nell’ambito degli strumenti di programmazione e può essere ammessa in situazioni eccezionali o emergenziali, ma non costituisce, in via generale, una facoltà gestionale libera della struttura accreditata.
  • La programmazione puntuale dei posti letto per disciplina è funzionale sia alla predeterminazione del fabbisogno sanitario sia ai controlli successivi sull’appropriatezza delle prestazioni e sulla corretta destinazione della spesa pubblica; tali esigenze possono prevalere sull’interesse dell’operatore privato alla massimizzazione dell’utilizzo della propria dotazione.
  • Una deliberazione regionale successiva che modifica o sostituisce l’atto impugnato nella parte contestata e non viene a sua volta impugnata priva il ricorrente dell’interesse attuale all’annullamento dell’atto precedente.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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