Sentenza del 20/01/2020 n. 288 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Società di Capitali - rappresentante legale - Responsabilità - prima e dopo il primo Aprile 1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative/tributarie per violazioni commesse dalla società nell'anno d'imposta 1991; il legale rappresentante era stato chiamato in solido ex art.98 D.P.R. 602/1973 e contestava la propria responsabilità alla luce dell'abrogazione di detta norma disposta dall'art.16 lett. c) del D.lgs. 471/1997 (riforma sanzionatoria).
La decisione
Il giudice ha rigettato il motivo: la responsabilità solidale del legale rappresentante prevista dall'art.98 D.P.R. 602/1973 si mantiene applicabile ai fatti anteriori all'entrata in vigore della norma abrogativa. L'abrogazione operata dal D.lgs. 471/1997 non ha efficacia retroattiva rispetto a violazioni commesse nell'anno 1991 (ante 1/04/1998), pertanto la cartella è stata confermata nei confronti del rappresentante solidalmente con la società. La decisione richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sent. 5714/2007; Cass. 15741/2013) che sancisce il principio di non retroattività delle norme abrogative in assenza di espressa disposizione.
Norme richiamate
art. 98 del D.P.R. 602/1973
Prevede la responsabilità in solido del rappresentante legale per debiti tributari della società (comprensivi, secondo l'interpretazione applicata, anche delle sanzioni), applicabile ai fatti anteriori alla riforma sanzionatoria.
art.16 lett. c) del D.lgs. 471/1997
Norma che ha effettivamente abrogato alcune disposizioni precedenti (tra cui disposizioni afferenti alla responsabilità personale), ma la sua efficacia non opera retroattivamente rispetto a fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore.
art.2 del D.lgs. 472/1997
Norma di settore sulla materia sanzionatoria che, nel contesto interpretativo della sentenza, viene richiamata per definire ambito ed effetti della riforma delle sanzioni; non giustifica l'applicazione retroattiva dell'abrogazione a fatti anteriori all'entrata in vigore.
art.11 del D.lgs. 472/1997
Richiamato come riferimento normativo inerente la disciplina sanzionatoria e le relative disposizioni transitorie; la lettura della sentenza ne segnala l'assenza di effetto sopravvenuto sulle fattispecie anteriori alla riforma.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma che regola la responsabilità non opera retroattivamente a danno di fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma abrogativa, salvo espressa previsione normativa in senso contrario.
- Per violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della riforma sanzionatoria (nel caso concreto: prima del 1/04/1998), continua ad applicarsi la disciplina previgente, inclusa la responsabilità in solido del legale rappresentante prevista dall'art.98 D.P.R. 602/1973.
- In contenziosi analoghi è cruciale verificare la data del fatto, la data di entrata in vigore della norma riformatrice e la presenza di eventuali disposizioni transitorie o disposizioni espresse di efficacia retroattiva.
- La giurisprudenza di legittimità tende a preservare l'efficacia delle regole anteriori per i fatti compiuti anteriormente alla riforma, per ragioni di certezza del diritto e divieto di applicazione retroattiva di nuove norme che riducono la portata di regole vigenti al momento del fatto.
- Chi agisce in qualità di rappresentante legale dovrebbe valutare misure difensive fondate sulla datazione dei fatti e sulle disposizioni transitorie delle leggi che incidono sulla responsabilità personale per debiti tributari e sanzioni.
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