Ordinanza n. 658/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della Carta del docente per sei anni scolastici
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 65/2024 del Tribunale ordinario di Brescia, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Il Ministero ha dichiarato che Sogei S.p.A., gestore del servizio Carta del docente, aveva accreditato il relativo importo nel borsellino elettronico il 25 febbraio 2026. La ricorrente, chiedendo il passaggio in decisione, ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso. Il TAR ha ritenuto necessari chiarimenti sull'effettiva esecuzione del giudicato, poiché la dichiarazione dell'Amministrazione non era accompagnata da idonea prova del pagamento e non risultava precisata dalla ricorrente la data dell'effettivo accredito.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso per ottemperanza nel merito. Ha disposto un'istruttoria: il Ministero deve fornire idonea prova dell'accreditamento dichiarato, mentre la ricorrente deve chiarire quando la somma dovuta le sia stata effettivamente accreditata. Gli adempimenti devono essere compiuti entro il termine perentorio del 15 luglio 2026. La trattazione è stata rinviata all'udienza camerale del 18 novembre 2026. L'ordinanza dovrà essere eseguita dall'Amministrazione.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il ricorso per l'esecuzione del giudicato, ma il TAR, in questa fase, ha disposto ulteriori adempimenti istruttori senza definire la domanda.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione istitutiva del beneficio riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la mera dichiarazione dell'Amministrazione di avere eseguito il giudicato non è sufficiente quando non sia accompagnata da idonea prova documentale dell'effettivo adempimento.
- Quando l'effettiva esecuzione del giudicato dipende dalla verifica dell'avvenuto accredito di una somma o di un beneficio, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di documentare l'adempimento e alla parte interessata di precisare la data in cui lo ha ricevuto, fissando un termine perentorio e rinviando la decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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