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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 201/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava violazione di legge sostenendo che lo stato di contumacia è "non irretrattabile" e che la nuova disciplina sull'assenza non poteva cancellare la protezione derivante da un'iniziale dichiarazione di contumacia; lamentava, in particolare, la mancata notifica dell'estratto contumaciale

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha rilevato che all'udienza del 23/06/2014 il giudice, dopo l'eccezione sulla mancata notifica, aveva disposto la rinnovazione della notifica e rinviato al 30/03/2015; alla rinnovazione l'imputato è stato dichiarato assente e non era mai stato precedentemente dichiarato contumace. Pertanto non si applica la deroga prevista dall'art.15-bis, comma 2, della L. 28/04/2014 n.67 (che salva il rito della contumacia solo per procedimenti già in cui fosse stata pronunciata la dichiarazione di contumacia senza decreto di irreperibilità) e il processo è regolato dal regime dell'assenza di cui al comma 1 dello stesso art.15-bis. Ne consegue che non era dovuta la notifica dell'estratto contumaciale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • L. 28 aprile 2014, n. 67 (art. 15-bis)

    Il comma 2 preserva il rito della contumacia soltanto per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge quando l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità; in assenza di una precedente dichiarazione di contumacia si applica il regime dell'assenza previsto dal comma 1

  • Codice di procedura penale

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Autorizza la Corte ad accedere agli atti quando la censura riguarda la natura del vizio, permettendo così di verificare se sussistessero i presupposti per la qualificazione della contumacia

Massime di principio

  • Se in primo grado non è stata pronunciata la dichiarazione di contumacia ma è stata disposta la rinnovazione della notifica, il processo può proseguire con il rito dell'assenza e non è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale
  • La deroga che mantiene il rito della contumacia dopo la riforma opera solo quando sussiste una precedente formale dichiarazione di contumacia e non è stato emesso il decreto di irreperibilità
  • L'eccezione di mancata notifica seguita dalla rinnovazione della notifica sottrae l'imputato allo status di contumace ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria
  • Per ottenere tutela invocando la normativa previgente l'interessato deve dimostrare inequivocabilmente la pronuncia della contumacia anteriore alla riforma o l'assenza del decreto di irreperibilità
  • I ricorsi privi di fondamento possono comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.1 c.p.p.

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