Cassazione Penale, Sentenza n. 201/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava violazione di legge sostenendo che lo stato di contumacia è "non irretrattabile" e che la nuova disciplina sull'assenza non poteva cancellare la protezione derivante da un'iniziale dichiarazione di contumacia; lamentava, in particolare, la mancata notifica dell'estratto contumaciale
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha rilevato che all'udienza del 23/06/2014 il giudice, dopo l'eccezione sulla mancata notifica, aveva disposto la rinnovazione della notifica e rinviato al 30/03/2015; alla rinnovazione l'imputato è stato dichiarato assente e non era mai stato precedentemente dichiarato contumace. Pertanto non si applica la deroga prevista dall'art.15-bis, comma 2, della L. 28/04/2014 n.67 (che salva il rito della contumacia solo per procedimenti già in cui fosse stata pronunciata la dichiarazione di contumacia senza decreto di irreperibilità) e il processo è regolato dal regime dell'assenza di cui al comma 1 dello stesso art.15-bis. Ne consegue che non era dovuta la notifica dell'estratto contumaciale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
L. 28 aprile 2014, n. 67 (art. 15-bis)
Il comma 2 preserva il rito della contumacia soltanto per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge quando l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità; in assenza di una precedente dichiarazione di contumacia si applica il regime dell'assenza previsto dal comma 1
Codice di procedura penale
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Autorizza la Corte ad accedere agli atti quando la censura riguarda la natura del vizio, permettendo così di verificare se sussistessero i presupposti per la qualificazione della contumacia
Massime di principio
- Se in primo grado non è stata pronunciata la dichiarazione di contumacia ma è stata disposta la rinnovazione della notifica, il processo può proseguire con il rito dell'assenza e non è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale
- La deroga che mantiene il rito della contumacia dopo la riforma opera solo quando sussiste una precedente formale dichiarazione di contumacia e non è stato emesso il decreto di irreperibilità
- L'eccezione di mancata notifica seguita dalla rinnovazione della notifica sottrae l'imputato allo status di contumace ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria
- Per ottenere tutela invocando la normativa previgente l'interessato deve dimostrare inequivocabilmente la pronuncia della contumacia anteriore alla riforma o l'assenza del decreto di irreperibilità
- I ricorsi privi di fondamento possono comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.1 c.p.p.
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