Cassazione Civile, Ordinanza n. 29238/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo a IVA e IRAP per l'anno 2006, con cui l'Ufficio ha ritenuto esistente una società di fatto tra due coniugi e ha imputato il reddito di impresa alla presunta società e, di riflesso, al socio. In primo grado la CTP di Avellino ha annullato l'atto; in appello la CTR Campania, sezione staccata di Salerno, ha confermato l'annullamento ritenendo che i coniugi svolgessero attività distinte, che le altre circostanze valorizzate dall'Ufficio fossero spiegabili con la convivenza e che la mancata attivazione del contraddittorio obbligatorio comportasse nullità della procedura. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; nel testo è specificamente illustrato il primo, con cui denuncia violazione degli artt. 274, 295 e 337 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto disporre la riunione dei giudizi relativi alla società di fatto e ai soci, oppure sospendere il giudizio sul socio in attesa della definizione di quello relativo alla società. La Corte, tuttavia, rileva che in questa stessa adunanza risultavano pendenti e decisi separatamente più ricorsi connessi sulla medesima questione, alcuni respinti e altri accolti, sicché non era possibile una mera riunione in Cassazione; doveva invece essere disposta la rimessione al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio, poiché la controversia coinvolgeva inscindibilmente società di fatto e soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e, per conseguenza, anche della sentenza di primo grado, ritenendo che il giudizio fosse stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, cioè la società di fatto e i soci. Ha quindi rinviato la causa alla CTP di Avellino affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e decida nuovamente la controversia, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 274 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare la mancata riunione dei giudizi connessi.
art. 295 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione di altro processo connesso.
art. 337 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la gestione processuale della controversia connessa.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato come vizio processuale dedotto in cassazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
La Corte richiama la norma sul litisconsorzio e sull'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari relativi a rapporti inscindibili.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
Richiamato per la riunione dei ricorsi autonomamente proposti, che diventa doverosa in presenza di litisconsorzio necessario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 1
Richiamato per affermare che l'inderogabilità della competenza territoriale cede rispetto all'esigenza del simultaneus processus nei casi di litisconsorzio necessario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b)
"quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non e' stato regolarmente costituito o integrato"
La CTR avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice quando ha rilevato l'irregolare costituzione o integrazione del contraddittorio.
art. 111 Cost., comma 2
Richiamato a fondamento del giusto processo e della ragionevole durata, valorizzati nella gestione del litisconsorzio.
artt. 6 e 13 CEDU
Richiamati per giustificare la soluzione che evita inutili duplicazioni processuali e tutela la ragionevole durata del processo.
art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel principio giurisprudenziale sulla rettifica del reddito delle società di persone e l'imputazione automatica ai soci.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di una società di persone o di una società di fatto e la conseguente imputazione automatica del reddito ai soci, la lite è inscindibile e coinvolge necessariamente società e soci, salvo questioni personali riferibili al singolo.
- Se il ricorso è proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, il giudice tributario deve disporre l'integrazione del contraddittorio; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando più giudizi autonomi ma connessi siano stati instaurati da tutti i soggetti coinvolti e pendano davanti allo stesso giudice, la riunione è doverosa per assicurare il simultaneus processus e la piena tutela del contraddittorio.
- In cassazione, se le controversie connesse sono state decise separatamente nel merito ma ricorrono identità oggettiva della causa petendi, identità sostanziale degli atti impositivi, trattazione simultanea e decisioni contrastanti o sostanzialmente identiche, la riunione può essere preferita alla declaratoria di nullità quando ciò consenta di salvaguardare la ragionevole durata del processo senza sacrificare il contraddittorio.
- Quando il giudice d'appello accerta un vizio originario del contraddittorio nei termini previsti dalla disciplina tributaria, deve rimettere la causa al primo giudice perché provveda all'integrazione del contraddittorio, non potendo definire il merito della controversia.
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