Sentenza del 02/02/2016 n. 943 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - AMMINISTRATORI DI FATTO DI SOCIETÀ COOPERATIVA - Società di fatto occulta - Presunzione legale distribuzione utili ex art 5 TUIR - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento di una società di fatto occulta costituita tra gli amministratori di fatto di una società cooperativa. Una volta dimostrata l'esistenza di tale società di persone occulta, si applica la presunzione legale prevista dall'art. 5 del TUIR, secondo cui il reddito prodotto dalla società di persone si considera imputato ai soci, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva percezione degli utili.
La decisione
È stata riconosciuta l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili prevista dall'art. 5 del TUIR. Pertanto, il maggior reddito accertato in capo alla società cooperativa deve essere ripartito tra gli amministratori di fatto, quali partecipanti alla società di fatto occulta. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria, purché l'esistenza della società occulta e la qualità di soci o amministratori di fatto siano adeguatamente provate.
Norme richiamate
Art. 5 del TUIR
I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La norma è stata interpretata nel senso che, una volta provata l'esistenza di una società di persone occulta, il reddito accertato può essere imputato direttamente ai soci occulti secondo la presunzione legale di distribuzione, senza necessità di dimostrare l'effettiva percezione degli utili.
Massime di principio
- La prova dell'esistenza di una società di fatto occulta consente di applicare la disciplina fiscale delle società di persone anche se la società non è formalmente costituita o dichiarata.
- Quando una società di persone, anche occulta, produce un reddito accertato, tale reddito può essere imputato ai soci proporzionalmente alle rispettive quote, indipendentemente dalla prova dell'effettiva distribuzione o percezione degli utili.
- La qualifica di amministratore di fatto, da sola, non coincide necessariamente con quella di socio occulto: l'Amministrazione deve provare anche la partecipazione stabile all'attività comune, l'apporto e la condivisione di utili e rischi.
- In situazioni analoghe, la contestazione efficace dovrebbe concentrarsi sulla mancanza di prova della società occulta, della partecipazione personale del soggetto e dei criteri utilizzati per determinare le quote di partecipazione agli utili.
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